Ordinanza n. 9/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/01/1981 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 825/1971
- art. 15legge 825/1971
- art. 44legge 825/1971
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 15
della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 44 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso
tributario), promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1978 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Padova, sui ricorsi riuniti
proposti da Fabris Ettore, iscritta al n. 167 del registro ordinanze
1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 del
14 maggio 1980.
Visti l'atto di costituzione di Fabris Ettore e l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1980 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Padova -
con ordinanza emessa il 6 dicembre 1978 (ma pervenuta alla Corte il 4
marzo 1980) - ha sollevato questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 10 e 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 44
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione;
che nel giudizio si è costituito il ricorrente Ettore Fabris, per
sostenere la fondatezza delle predette questioni; che ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo invece
che la Corte dichiari manifestamente infondate le questioni stesse.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 44 del d.P.R. n. 636 del 1972, in riferimento all'art. 76
Cost., è stata già decisa da questa Corte, con la sentenza 20 aprile
1977, n. 63, e con l'ordinanza 6 dicembre 1977, n. 144 (cui hanno fatto
seguito, nel medesimo senso, le ordinanze n. 48 del 1978, n. 85 e n.
162 del 1980): la prima delle quali ne ha dichiarato la non fondatezza,
mentre le seconde l'hanno ritenuta manifestamente infondata;
che, d'altra parte, anche la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 10, con particolare riguardo al n. 14 del
secondo comma, e 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (in ordine alla
riforma del procedimento contenzioso davanti alle nuove commissioni
tributarie ed alla emanazione delle opportune disposizioni transitorie
e di attuazione) - sempre sollevata in riferimento all'art. 76 Cost.,
per pretesa carenza dei principi e criteri direttivi della delega - è
stata dichiarata manifestamente infondata con la predetta ordinanza 11
giugno 1980, n. 85: "non potendosi pretendere che la legge di delega,
preordinata ad una generale riforma del sistema fiscale, provvedesse
alla puntuale specificazione della disciplina processuale idonea a
soddisfare l'esigenza di una ricognizione dello stato dei numerosissimi
giudizi pendenti";
che l'ordinanza in esame non adduce motivi, i quali possano indurre
la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 10 e 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825,
e 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevate in riferimento
all'art. 76 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe,
dalla Commissione tributaria di primo grado di Padova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte