Ordinanza n. 9/1983
Altra decisione · depositata il 24/01/1983 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 698/1975
- art. 7legge 563/1977
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 7legge 764/1975
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9
della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento
delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità
e dell'infanzia), modificato dalla legge 1 agosto 1977, n. 563, e
dell'art. 7 della legge 18 novembre 1975, n. 764 (Soppressione
dell'ente "Gioventù italiana") promossi con due ordinanze emesse il 16
ottobre 1979 dal Tribunale di Asti nei procedimenti civili vertenti tra
l'INADEL e Roggero Ezio e Lucrezi Corrado, iscritte ai nn. 1019 e 1020
del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 71 del 12 marzo 1980.
Visti gli atti di costituzione di Roggero Ezio e di Lucrezi
Corrado;
udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che:
1. - Con ordinanza 16 ottobre 1979 del Tribunale di Asti (n. 1019
R.O. 1979) è stata sollevata, nel giudizio di appello proposto
dall'INADEL contro Roggero Ezio, questione di illegittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9 l. 23
dicembre 1975, n. 698 e con ordinanza 16 ottobre 1979 dello stesso
Tribunale (n. 1020 R.O. 1979) è stata sollevata, nel giudizio di
appello proposto dall'INADEL contro Lucrezi Corrado, questione di
illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.,
dell'art. 7 l. 18 novembre 1975, n. 764;
che:
2. - Avanti la Corte si sono costituiti, sia per il Roggero
sia per il Lucrezi, gli avv.ti Antonio Sorrentino e Oscar Casini
concludendo per la declaratoria di infondatezza della proposta
questione, e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri;
che:
3. - Con separati decreti 17 novembre 1982 il Presidente della
Corte, visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87, e 9
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, ha fissato per la decisione la camera di consiglio del
22 dicembre 1982 nominando relatore il giudice Andrioli.
Considerato che:
4. - I due procedimenti vanno riuniti per connessione ma la
decisione non può essere resa in camera di consiglio perché non
ricorrono i presupposti di cui alle richiamate disposizioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
udita nella adunanza del 22 dicembre 1982 in camera di consiglio
la relazione del giudice Andrioli;
riunisce i due procedimenti e ne dispone il rinvio a nuovo ruolo
per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte