Ordinanza n. 9/1984
Altra decisione · depositata il 25/01/1984 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 30-bislegge 55/1983
- art. 6legge 336/1970
- art. 4legge 336/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 24 maggio
1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti
pubblici ex combattenti ed assimilati), promosso con ordinanza emessa
il 23 ottobre 1981 dal Pretore di Roma nei procedimenti civili vertenti
tra Chiapparelli Virgilio ed altri e A.CO.TRA.L. e I.N.P.S., iscritta
al n. 5 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 109 del 21 aprile 1982.
Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. e l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 23 ottobre
1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge
24 maggio 1970, n. 336 ("Norme a favore dei dipendenti civili dello
Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati"), "nella parte in
cui prevede oneri finanziari a favore del personale di cui all'art. 4
della legge stessa senza indicare i mezzi per farvi fronte", ed in
particolare degli artt. 1 e 2 cit., per pretesa violazione dell'art. 81
Cost.; e che nel presente giudizio si è costituito l'INPS, chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.
Considerato che l'art. 30 bis del decreto - legge 28 febbraio 1983,
n. 55 (recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza
locale per l'anno 1983), come modificato dalla legge di conversione 26
aprile 1983, n. 131, ha aggiunto il seguente comma all'art. 6 della
legge n. 824 del 1971: "All'onere finanziario derivante
dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale
indicato dall'art. 4 della legge stessa, valutato in ragione di lire
300 miliardi all'anno provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore
di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del
proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del
bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle
specifiche attività svolte dai medesimi"; e che, di conseguenza, va
disposta la restituzione degli atti al giudice a quo affinché rivaluti
la rilevanza della proposta questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte