Ordinanza n. 9/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/01/1986 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 244 del codice
civile in relazione all'art. 235 stesso codice, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 novembre 1983 dal tribunale di Napoli nel
procedimento civile vertente tra Esposito Giovanni e Schatzmann Silvia
iscritta al n. 870 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 1 giugno 1984 dal tribunale di Savona nel
procedimento civile vestente tra Pantaleo Gianluigi e Dotta Claudia ed
altro iscritta al n. 1277 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 bis dell'anno 1985;
3) ordinanza emessa il 24 aprile 1984 dal tribunale di Savona nel
procedimento civile vertente tra Oliveri Dorino e Oliveri Michela ed
altra iscritta al n. 250 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 bis dell'anno 1985.
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che, con ordinanza in data 24 aprile 1980 (n. 250 del reg.
ord. 1985) il tribunale di Savona ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 244, secondo comma, in relazione
all'art. 235 del codice civile, nella parte in cui non prevede, in caso
di adulterio della moglie, che il termine di proposizione dell'azione
di disconoscimento di paternità da parte del marito possa decorrere,
oltre che dalla nascita del figlio, anche dal momento in cui il marito
stesso venga successivamente a conoscenza dell'adulterio, assumendo
violati gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che la medesima questione viene altresl' sollevata dal tribunale di
Napoli con ordinanza emessa in data 30 novembre 1983 (n. 870 del reg.
ord. 1984);
che lo stesso tribunale di Savona, con altra ordinanza in data l
giugno 1984 (n. 1277 del reg. ord. 1984), nel sollevare analoga
questione, estende la censura di incostituzionalità della normativa a
tutti i " fatti che rendono ammissibile il disconoscimento ";
che i relativi giudizi attinenti alla stessa norma possono essere
insieme decisi;
considerato che questa Corte, con la sentenza n. 134 del 1985 ha
dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 244, secondo
comma, del codice civile, nella parte in cui non dispone, per il caso
previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello stesso codice, che il termine per
l'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito è
venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie, il che impone di
dichiarare la manifesta indatezza della questione di costituzionalità,
sollevata in termini coincidenti dalle ordinanze oggi esaminate,
peraltro tutte antecedenti alla ricordata sentenza;
che con riferimento all'ordinanza del tribunale di Savona (n. 1277
del reg. ord. 1984) con cui si estende la censura a tutti i casi in cui
il disconoscimento di paternità è ammesso, occorre rilevare che, come
risulta dal testo stesso dell'ordinanza de qua, nella specie il
giudizio a quo riguardava un caso di disconoscimento per adulterio;
che, conseguentemente, la questione di costituzionalità
concernente casi diversi da quello oggetto del giudizio nel corso del
quale la stessa è stata sollevata si appalesa inammissibile perché
manifestamente irrilevante.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella
parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235
stesso codice, che il termine per l'azione di disconoscimento decorra
dal giorno in cui il marito è venuto a conoscenza dell'adulterio della
moglie, sollevate dai tribunali di Savona e di Napoli con le ordinanze
di cui in epigrafe (questione già dichiarata fondata con sentenza n.
134 del 1985);
2) dichiara manifestamente inammissibile la questione, di
legittimità costituzionale dell'art. 244, secondo comma, codice
civile, nella parte in cui dispone che l'azione di disconoscimento sia
proponibile dal padre entro il termine decorrente dalla nascita del
figlio o dalla relativa notizia e non dalla conoscenza dei fatti che
rendono ammissibile il disconoscimento, limitatamente alle ipotesi
diverse dall'adulterio della moglie, sollevata con l'ordinanza del
tribunale di Savona emessa in data l giugno 1984 (n. 1277 del reg. ord.
1984) di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte