Ordinanza n. 9/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/01/1987 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1680/1962
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo
comma, legge 29 novembre 1962, n. 1680 (Esenzione dall'imposta di
successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto
per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto) promosso
con ordinanza emessa il 13 dicembre 1978 dalla Commissione tributaria
di secondo grado di Enna sul ricorso proposto da Di Benedetto Gaetano
ed altri, iscritta al n. 165 del registro ordinanze 1980 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del 1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 13 dicembre 1978 (Reg. ord.
n. 165/1980), la Commissione tributaria di secondo grado di Enna, sul
ricorso proposto da Di Benedetto Gaetano ed altri, ha sollevato, su
istanza di parte, questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, ultimo comma, della legge
29 novembre 1962, n. 1680, in quanto non estende il trattamento
tributario previsto per gli estranei, coltivatori diretti, nella
ipotesi di successione testamentaria, anche ai parenti del de cuius,
coltivatori diretti, che abbiano coltivato il fondo per oltre un
quinquennio, e che siano eredi legittimi e non già testamentari;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha eccepito in primo
luogo l'inammissibilità della questione;
Considerato che l'ordinanza si limita ad affermare apoditticamente
la rilevanza della questione, senza fornire alcuna motivazione al
riguardo;
che, restando del tutto inosservata la prescrizione dell'art.
23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione
deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, della legge 29 novembre
1962, n. 1680, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Enna con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte