Ordinanza n. 9/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/01/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23legge 210/1985
usata come parametro
citata
- art. 25legge 210/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della l. 17
maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"),
promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1987 dal T.A.R. della
Toscana nei ricorsi riuniti proposti da Puccetti Dename e Sennati
Marcello contro l'Ente Ferrovie dello Stato ed altro, iscritta al n.
325 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 30, prima serie speciale dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 febbraio 1987 (pervenuta
il 20 giugno 1988) dal Tribunale amministrativo regionale della
Toscana, nei ricorsi riuniti proposti da Puccetti Dename e Sennati
Marcello contro Ente Ferrovie dello Stato ed altro, è stata
sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione
dell'ente "Ferrovie dello Stato"), che attribuisce le controversie
relative al rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ente pubblico
Ferrovie dello Stato alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria
ordinaria (pretore del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura
dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe
competente secondo le norme ordinarie), in riferimento agli artt. 25,
comma primo, e 3 Cost.;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la manifesta infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte con sentenza n.268 del 1987 ha già
dichiarato non fondata identica questione di legittimità
costituzionale dell'art. 23 l. 17 maggio 1985 n. 210 (allora
sollevata anche sotto altri profili e parametri);
che pertanto, non sussistendo validi motivi o nuove
prospettazioni tali da indurre questa Corte a modificare il proprio
orientamento, va dichiarata manifestamente infondata la questione
sollevata dal T.A.R. Toscana;
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210
(Istituzione dell'Ente "Ferrovie dello Stato"), sollevata, in
riferimento agli artt. 25, comma primo, e 3 Cost., dal Tribunale
amministrativo regionale della Toscana con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte