Ordinanza n. 9/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/01/1990 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 260/1989
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 25legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo
comma, del decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260 (Disposizioni urgenti
in materia di pubblico impiego), promosso con ricorso della Regione
Friuli-Venezia Giulia, notificato il 10 agosto 1989, depositato in
cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 67 del registro
ricorsi 1989;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice
relatore Cheli;
Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso
notificato il 10 agosto 1989 e depositato il 17 agosto 1989, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,
secondocomma, del decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260 (Disposizioni
urgenti in materia di pubblico impiego) in riferimento agli artt. 4
n. 1 e 58 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);
che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, per chiedere la reiezione del ricorso;
Considerato che il decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260 non è
stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 225, serie generale, del 26 settembre 1989;
che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 555 del 1989), la questione di
legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del
decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260 (Disposizioni urgenti in materia
di pubblico impiego), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe,
dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 4 e 58
della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte