Ordinanza n. 9/1991
Altra decisione · depositata il 10/01/1991 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 385/1980
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
29 luglio 1980, n. 385 (Norme provvisorie sulla indennità di
espropriazione di aree edificabili nonché modificazioni di termini
previsti dalle leggi 28 gennaio 1977, n. 10, 5 agosto 1978, n. 457 e
15 febbraio 1980, n. 25), promosso con ordinanza emessa il 23 aprile
1981 dalla Corte d'appello di Genova nel procedimento civile vertente
tra Fossati Mansueta Emma e il Comune di Cairo Montenotte, iscritta
al n. 636 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno
1990;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con ordinanza 23 aprile 1981 la Corte d'appello di
Genova ha sospeso un giudizio dinanzi a sé pendente, in attesa che
fosse decisa dalla Corte costituzionale una questione di legittimità
costituzionale sollevata con altra ordinanza, emessa il 3 novembre
1980;
che in data 31 agosto 1990 la Corte d'appello di Genova ha
trasmesso a questa Corte l'ordinanza 23 aprile 1981 e gli atti del
relativo processo;
che quest'ultima ordinanza è stata notificata al Presidente del
Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere
del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica;
Considerato che detta ordinanza, avendo per suo esclusivo
contenuto la sospensione del giudizio, esplica i suoi effetti
soltanto nell'ambito del giudizio stesso;
che essa, priva dei requisiti previsti dall'art. 23 della legge
11 marzo 1953, n. 87, è inidonea a promuovere il giudizio
incidentale di costituzionalità, cosicché si rende necessaria la
restituzione degli atti al giudice che li ha trasmessi;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina il rinvio degli atti al giudice che li ha trasmessi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte