Ordinanza n. 9/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1992 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 54Ordinamento penitenziario
- art. 18legge 663/1986
usata come parametro
citata
- art. 284Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 54, primo comma,
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), sostituito dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986,
n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
promossi con n. 4 ordinanze del Tribunale di sorveglianza di Palermo
emesse il 9 e il 16 maggio, iscritte rispettivamente ai nn. 486, 487,
567 e 568 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 28 e 38, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Palermo, con quattro
ordinanze di analogo contenuto pronunciate il 9 e il 16 maggio 1991,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111, primo comma,
della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 54, primo
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sostituito dall'art. 18
della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui stabilisce
che ai fini della liberazione anticipata "è valutato anche il
periodo trascorso in stato di custodia cautelare" nella forma degli
arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.);
e che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che le ordinanze sollevano questioni analoghe, donde
la riunione dei relativi giudizi;
che questa Corte, chiamata a pronunciarsi su identica questione,
nel dichiararne l'infondatezza, ha statuito (sentenza n. 352 del
1991) che spetta "al giudice valutare se nel comportamento serbato
dall'interessato nel corso della custodia cautelare", sia essa
attuata in sede carceraria che nella forma degli arresti domiciliari,
"possano essere rinvenuti quegli elementi che la giurisprudenza
indica come sintomatici della evoluzione della personalità verso
modelli socialmente validi, del ravvedimento improntato alla
revisione delle motivazioni che avevano indotto il condannato a
perseguire scelte criminali ed, infine, del progressivo abbandono dei
disvalori sui quali tali scelte si fondano"; sicché, accertata la
ricorrenza di tali presupposti, "la riduzione di pena si giustifica
quale riconoscimento della partecipazione all'opera rieducativa, la
quale, anche se attuata "spontaneamente" ed al di fuori del circuito
penitenziario, non per questo cessa di essere riguardata dal
legislatore come parametro unitario e concettualmente
indifferenziato, alla cui stregua la concessione del beneficio può
concretamente volgersi a soddisfare la funzione tipica
dell'istituto";
che il principio di uguaglianza e quello sancito dall'art. 27,
terzo comma, della Costituzione non possono pertanto ritenersi in
alcun modo vulnerati dalla disposizione oggetto di denuncia, posto
che "i medesimi criteri di valutazione e gli stessi parametri di
riferimento alla cui stregua il giudice ritiene provata la
partecipazione del condannato alle opportunità offertegli nel corso
del trattamento penitenziario, devono valere anche agli effetti della
omologa delibazione che il giudice stesso è chiamato a compiere
circa la condotta mantenuta dall'interessato nel corso della custodia
cautelare";
che le considerazioni dianzi esposte valgono, a fortiori, a
dissipare il dubbio, sollevato dal Tribunale di sorveglianza di
Palermo nella ordinanza del 9 maggio 1991 (R.O. 567 del 1991), che la
norma impugnata contrasti anche con l'art. 111, primo comma, della
Costituzione;
e che pertanto, non adducendo le ordinanze di rimessione
argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli esaminati con la già
citata sentenza n. 352 del 1991, la questione proposta deve
dichiararsi manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, primo comma,
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), sostituito dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986,
n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111, primo comma, della
Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Palermo con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte