Ordinanza n. 9/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1994 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e
quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento
penitenziario) nel testo modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n.
663, promossi con n. 3 ordinanze emesse il 2 marzo, il 12 gennaio ed
il 23 febbraio 1993 dal Tribunale di sorveglianza di Torino sulle
istanze proposte da Scagliari Giorgio, Fiorino Fedele e Rossi Carpino
Giancarlo, rispettivamente iscritte ai nn. 397, 398 e 466 del
registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 43, 29 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1 dicembre 1993 il Giudice
Renato Granata;
Ritenuto che, con tre ordinanze di pressocché identico contenuto,
in data 23 febbraio (n. 466) e 2 marzo (nn. 397, 398) 1993, il
Tribunale di sorveglianza di Torino - nei procedimenti relativi alle
istanze di affidamento in prova al servizio sociale presentate da
altrettanti soggetti, in stato di libertà per non essere ancora
iniziata l'esecuzione della pena loro rispettivamente inflitta (in
misura di per sé non ostativa alla concessione del suddetto
beneficio) - ha ritenuto conseguenzialmente rilevante e non
manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione
- onde ha sollevato - questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, ordinamento
penitenziario, come modificato dalla legge 663/86, che ha introdotto
la possibilità di accedere all'affidamento in prova al servizio
sociale anche per colui che ha serbato in libertà un comportamento
tale da consentire un giudizio prognostico favorevole sul suo
reinserimento.
Rilevato che la norma impugnata effettivamente consente - (dopo
l'intervento correttivo della sentenza 569/89 di questa Corte) anche
indipendentemente da alcun previo periodo di espiazione di pena o di
custodia cautelare, e quindi di osservazione in istituto - la
concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio
sociale sulla base dell'osservazione del mero comportamento tenuto
dal condannato in libertà.
Considerato che non di tale estensione del beneficio si duole
comunque il Tribunale rimettente sibbene del fatto che manchi una
organica disciplina "circa i tempi, le modalità, gli strumenti ed i
soggetti competenti" ad effettuare una siffatta osservazione della
condotta dal condannato (ancora) libero: dubitando che ciò comporti
una irragionevole disparità di trattamento tra i richiedenti il
beneficio suddetto, secondo che siano in carcere ovvero in libertà,
per essere l'osservazione del correlativo comportamento (sulla quale
si fonda il giudizio prognostico di pericolosità, da cui dipende
l'ammissione alla misura alternativa) nel primo caso minutamente
regolata con criteri oggettivi e, nel secondo caso, direttamente
affidata all'apprezzamento soggettivo del giudice di sorveglianza.
Considerato che la denuncia di incostituzionalità così formulata
si risolve però all'evidenza nella richiesta di una non consentita
sentenza additiva in materia che (per la pluralità delle opzioni
possibili) è riservata invece alla discrezionalità del legislatore.
Il che, del resto, lo stesso giudice a quo espressamente finisce poi
con l'ammettere postulando conclusivamente "l'esigenza di un
intervento legislativo";
che la questione sollevata è pertanto manifestamente
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della
legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), nel testo
modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di
sorveglianza di Torino, con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte