Ordinanza n. 9/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/01/1997 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
citata
- art. 73Costituzione
- art. 75Costituzione
- art. 134Costituzione
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi sull'ammissibilità dei conflitti di attribuzione tra
poteri dello Stato sollevati con due ricorsi promossi da Pannella
Giacinto, detto Marco, Bernardini Rita, Cicciomessere Roberto -
promotori del referendum in materia di finanziamento pubblico dei
partiti ammesso con la sentenza n. 30 del 1993 della Corte
costituzionale - nei confronti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati, a seguito della delibera del 20 dicembre 1996,
della Commissione in sede deliberante del Senato della Repubblica,
con cui è stata definitivamente approvata la proposta di legge
recante: "Norme per la regolamentazione della contribuzione
volontaria ai movimenti o partiti politici" e nei confronti del
Presidente della Repubblica, del Senato della Repubblica e del
Presidente del Senato, della Camera dei deputati e del Presidente
della Camera, a seguito: a) della delibera della Camera dei deputati
del 20 dicembre 1996, di approvazione della legge recante "Norme per
la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o
partiti politici", b) del messaggio di trasmissione, in pari data,
del Presidente della Camera al Presidente del Senato, c) della
delibera del Senato della Repubblica del 20 dicembre 1996, di
approvazione, nello stesso testo, della legge predetta, d) del
messaggio di trasmissione, in data 21 dicembre 1996, del Presidente
del Senato al Presidente della Repubblica, e) dell'atto di
promulgazione della stessa legge da parte del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'art. 73 della Costituzione, del 3 gennaio
1997, f) della legge recante "Norme per la regolamentazione della
contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici" in toto e
in particolare degli artt. 1, 2, 3, 4, 8 e 10; depositati il 21
dicembre 1996 e l'8 gennaio 1997 ed iscritti ai nn. 67 e 68 del
registro ammissibilità dei conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1997 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che i soggetti, i quali avevano a suo tempo rappresentato
il comitato promotore del referendum abrogativo in materia di
finanziamento pubblico dei partiti, svoltosi il 18 aprile 1993 e
conclusosi con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 130 del 5
giugno 1993) del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 173, hanno sollevato, con
ricorso depositato il 21 dicembre 1996, conflitto di attribuzione nei
confronti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in
relazione alla delibera del 20 dicembre 1996 con cui la 1 Commissione
permanente del Senato, in sede deliberante, ha definitivamente
approvato la proposta di legge recante "Norme per la regolamentazione
della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici";
che - secondo i ricorrenti - al comitato promotore spetta il
potere di agire al fine di assicurare il rispetto della volontà
manifestata dalla frazione del Corpo elettorale promotrice della
consultazione, della quale questa Corte ha in più occasioni
affermato l'assimilabilità ad un potere dello Stato;
che, infatti, dalla natura del referendum, quale atto fonte
dell'ordinamento, deriverebbe il principio, secondo cui il potere
legislativo popolare, non solo elimina dall'ordinamento la
disposizione oggetto del referendum, ma anche impedisce al Parlamento
di disciplinare la materia in senso contrario a quanto risultato
dalla consultazione popolare, e che da tale vincolo discenderebbe
appunto la potestà dei promotori di attivare sempre il controllo
della Corte sui provvedimenti legislativi successivi al referendum;
che sotto il profilo oggettivo la delibera impugnata sarebbe già
lesiva della sfera di attribuzioni dei promotori, anche se, in
assenza della firma del Capo dello Stato, non è ancora ultimata la
fase del controllo;
che il contenuto dell'atto impugnato, configurando una sorta di
reintroduzione del finanziamento pubblico nella forma della
destinazione di una percentuale del gettito fiscale, si porrebbe in
contraddizione con l'esito referendario, così violando l'art. 75
della Costituzione;
che conclusivamente essi hanno chiesto a questa Corte di
dichiarare ammissibile il conflitto e di accogliere il ricorso,
annullando conseguentemente la delibera, previa sospensiva di questa
in via preliminare;
che con successivo ricorso, depositato l'8 gennaio 1997, i
medesimi soggetti hanno sollevato conflitto altresì nei confronti
dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati nonché delle rispettive Assemblee e del Presidente della
Repubblica in relazione, oltre che alla citata delibera ed a quella,
in pari data e di analogo contenuto, della Camera dei deputati, anche
al messaggio di trasmissione del Presidente della Camera al
Presidente del Senato in data 20 dicembre 1996, al messaggio di
trasmissione del Presidente del Senato al Presidente della Repubblica
in data 21 dicembre 1996, all'atto di promulgazione del suddetto
testo da parte dello stesso Presidente della Repubblica in data 3
gennaio 1997, alla legge recante "Norme per la regolamentazione della
contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici" (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997), con particolare
riguardo agli artt. 1, 2, 3, 4, 8 e 10;
Considerato che il secondo ricorso viene a ricomprendere nel suo
contenuto anche il primo ed è, pertanto, possibile provvedere con
unica ordinanza;
che la Corte è chiamata a stabilire in camera di consiglio,
senza contraddittorio, se ricorrano i presupposti soggettivi ed
oggettivi di ammissibilità del conflitto, sintetizzati dall'art. 37
della legge 11 marzo 1953, n. 87, nell'espressione "materia del
conflitto";
che dunque va preliminarmente verificato se sussista la
legittimazione dei ricorrenti, quali rappresentanti del comitato
promotore;
che questa Corte ha più volte riconosciuto agli elettori in
numero non inferiore a 500 mila, sottoscrittori della richiesta di
referendum - dei quali i promotori sono competenti a dichiarare la
volontà in sede di conflitto - la titolarità, nell'a'mbito della
procedura referendaria, di una funzione costituzionalmente rilevante
e garantita, in quanto essi attivano la sovranità popolare
nell'esercizio dei poteri referendari e concorrono con altri organi e
poteri al realizzarsi della consultazione popolare (cfr. ordinanze n.
118 e n. 226 del 1995, n. 1 e n. 2 del 1979, n. 17 del 1978, nonché
sentenze n. 161 del 1995 e n. 69 del 1978);
che, tuttavia, la conseguente assimilazione ad un "potere dello
Stato" ai fini di cui agli artt. 134 della Costituzione e 37 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, non si traduce affatto - come invece
sottende la prospettazione del ricorso - nella costituzione d'un
organo di permanente controllo, come tale in grado d'interferire
direttamente sulla volontà del Parlamento a garanzia di un corretto
rapporto tra i risultati del referendum e gli ulteriori sviluppi
legislativi, bensì trova il suo naturale limite nella conclusione
del procedimento referendario (cfr. ordinanza 27 luglio 1988);
che, con la proclamazione dei risultati e l'abrogazione delle
disposizioni oggetto del referendum, ex artt. 36 e 37 della legge n.
352 del 1970, si esaurisce il procedimento rispetto al quale sussiste
appunto la titolarità dell'anzidetto potere, sicché, relativamente
alle vicende ulteriori, non permane la titolarità medesima in capo
ai firmatari della richiesta di referendum, in rappresentanza dei
quali agiscono nella specie i ricorrenti;
che, d'altra parte, la normativa successivamente emanata dal
legislatore è pur sempre soggetta all'ordinario sindacato di
legittimità costituzionale, e quindi permane comunque la
possibilità di un controllo di questa Corte in ordine all'osservanza
- da parte del legislatore stesso - dei limiti relativi al dedotto
divieto di formale o sostanziale ripristino della normativa abrogata
dalla volontà popolare;
che il conflitto va dunque dichiarato inammissibile per difetto
di legittimazione dei ricorrenti, restando assorbito ogni altro
profilo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'inammissibilità del ricorso per conflitto di
attribuzione presentato dai signori Giacinto Pannella detto Marco,
Rita Bernardini, Roberto Cicciomessere con atto depositato l'8
gennaio 1997.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 gennaio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte