Ordinanza n. 9/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/01/1998 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 295/1996
usata come parametro
citata
- art. 1legge 608/1996
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 27
maggio 1996, n. 295 (Norme in materia previdenziale), promossi con n.
6 ordinanze emesse il 3 giugno 1996 dal pretore di Brescia,
rispettivamente iscritte ai numeri 1008, 1009, 1010, 1011, 1012 e
1013 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno
1996;
Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice
relatore Cesare Ruperto:
Ritenuto che, nel corso di vari giudizi instaurati per ottenere la
ricostruzione del trattamento pensionistico in base alla sentenza n.
495 del 1993 di questa Corte, il pretore di Brescia, con sei
ordinanze di identico contenuto emesse il 3 giugno 1996, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 27
maggio 1996, n. 295 (Norme in materia previdenziale);
che secondo il rimettente la norma censurata - nel reiterare il
contenuto del precedente d.-l. 28 maggio 1966 n. 166 (Norme in
materia previdenziale), sopravvenuto nelle more dei giudizi e
contenente disposizioni relative alle modalità di pagamento delle
somme maturate in favore degli aventi diritto in applicazione della
citata sentenza di illegittimità costituzionale e della sentenza n.
240 del 1994 - si porrebbe in contrasto, nella sua intera
formulazione, con l'art. 77, ultimo comma, della Costituzione,
nonché con gli artt. 1, secondo comma, 70, 72, 77, primo e secondo
comma, e 136, secondo comma, della Costituzione, mancando
l'imprescindibile requisito dell'esistenza di un caso straordinario,
richiedente un necessario intervento governativo, di urgenza tale da
escludere i tempi del normale iter parlamentare, ed attesa di
conseguenza l'usurpazione da parte del potere esecutivo delle
attribuzioni sovrane del Parlamento, promananti dal popolo, in
assenza di delega;
che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza delle
sollevate questioni;
che, nel giudizio promosso con r.o. n. 1008 del 1996, si è
altresì costituito l'INPS anch'esso deducendo l'inammissibilità o
l'infondatezza delle questioni stesse;
Considerato che i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente
decisi, in quanto riguardanti analoghe questioni;
che il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 non è stato convertito e che
la censurata normativa è stata reiterata dai dd.-ll. 27 maggio 1996,
n. 295, 26 luglio 1996, n. 396, e 24 settembre 1996, n. 499, tutti
decaduti;
che gli effetti della decretazione d'urgenza sono stati fatti
salvi dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608;
che l'art. 1, commi 181 e 184, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, ha introdotto diversi criteri di copertura finanziaria della
complessiva previsione di pagamento delle somme dovute agli
interessati in applicazione delle sentenze della Corte costituzionale
n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994;
che peraltro nelle fattispecie riveste preliminare rilievo, in
termini di sovraordinazione logico-processuale rispetto ad ogni
possibile censura di incostituzionalità (v. sentenza n. 103 del
1995), la considerazione che tanto nella normativa decretale quanto
in quella di legge (art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996)
viene sancito che i giudizi pendenti siano dichiarati estinti
d'ufficio;
che la mancata censura di tale previsione, la quale trova
immediata applicazione anche nei processi a quibus (come, tra
l'altro, avverte lo stesso rimettente), rende irrilevanti tutte le
sollevate questioni, che pertanto risultano manifestamente
inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 27
maggio 1996, n. 295 (Norme in materia previdenziale), sollevate, in
riferimento agli artt. 1, secondo comma, 70, 72, 77 e 136, secondo
comma, della Costituzione, dal pretore di Brescia, con le ordinanze
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte