Ordinanza n. 9/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1999 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 39legge 50/1971
- art. 22legge 193/1986
usata come parametro
citata
- art. 1231Codice della navigazione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo
comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione
da diporto) - come sostituito dall'art. 22, primo comma, della legge
26 aprile 1986, n. 193, - promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio
1998 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di
Venezia nel procedimento penale a carico di Scasso Andrea, iscritta
al n. 231 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno
1998;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1998 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale nei confronti di
Andrea Scasso, imputato del reato di cui all'art. 39, primo comma,
della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da
diporto) - come sostituito dall'art. 22, primo comma, della legge 26
aprile 1986, n. 193, - per aver condotto, il 9 aprile 1997,
un'imbarcazione con motore fuoribordo da 78 cavalli senza essere in
possesso della prescritta abilitazione, il pubblico ministero
richiedeva al giudice per le indagini preliminari presso la pretura
di Venezia l'emissione di un decreto penale di condanna alla pena
dell'ammenda di lire 1.000.000;
che il giudice per le indagini preliminari considerava pacifica
la materialità della condotta ascritta all'imputato ed indubbia
l'applicazione al caso di specie della normativa invocata dal
pubblico ministero, non risultando che la navigazione intrapresa
dallo Scasso avesse scopi lucrativi;
che lo stesso giudice per le indagini preliminari, con ordinanza
emessa il 4 febbraio 1998, sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 193 (che
ha sostituito il predetto art. 39 della legge 11 febbraio 1971, n.
50), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto esso
stabilisce un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quello
previsto per l'ipotesi di conduzione, per scopi lucrativi (al fine
del trasporto di persone per conto terzi), di un'imbarcazione addetta
alla navigazione interna senza il prescritto titolo professionale,
punita - secondo il prevalente orientamento della Corte di cassazione
- ai sensi dell'art. 1231 del codice della navigazione, con una
ingiustificata disparità di trattamento fra due situazioni, di cui
in realtà sarebbe eventualmente la seconda a dover essere più
gravemente sanzionata rispetto alla prima, giacché nel primo caso si
tratta di navigazione diportistica, mentre nel secondo di navigazione
professionale;
che nel giudizio avanti la Corte costituzionale non si è
costituita la parte privata, né è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Considerato che identica questione di legittimità costituzionale
è già stata rimessa a questa Corte e dichiarata manifestamente
infondata, con ordinanza n. 297 del 1998, in quanto le due
fattispecie indicate dal giudice a quo non sono omogenee, essendo
diversi: a) lo scopo dell'attività, in un caso diportistico e
nell'altro lucrativo; b) la tipologia della navigazione - che può
riflettersi anche su quella dell'imbarcazione - in un caso non
professionale e nell'altro professionale; c) il titolo la cui
mancanza è sanzionata, in un caso consistente nell'abilitazione alla
guida e nell'altro in un titolo professionale;
che, pertanto, non potendo il tertium comparationis indicato
nell'ordinanza di rimessione essere raffrontato in modo pertinente
con la norma impugnata, la disciplina sanzionatoria stabilita da
quest'ultima, di per sé, non risulta irragionevole;
che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano
indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio
1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto), come sostituito
dall'art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 193, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le
indagini preliminari presso la pretura di Venezia, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte