Ordinanza n. 90/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1973 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del r.d.l. 16 luglio
1936, n. 1404, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 62; del r.d.l.
22 dicembre 1927, n. 2448, convertito in legge 27 dicembre 1928, n.
3125; del r.d.l. 2 marzo 1933, n. 201, convertito in legge 8 maggio
1933, n. 505; e degli artt. 718 e 720 del codice penale, promosso con
ordinanza emessa il 20 giugno 1972 dal pretore di Sampierdarena nel
procedimento penale a carico di Ferrari Alfredo ed altri, iscritta al
n. 371 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1973 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che il pretore di Sampierdarena ha sollevato questione di
legittimità costituzionale del r.d.l. 16 luglio 1936, n. 1404,
convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 62, del r.d.l. 22 dicembre
1927, n. 2448, convertito in legge 27 dicembre 1928, n. 3125, e del
r.d.l. 2 marzo 1933, n. 201 (erroneamente indicato come n. 202),
convertito in legge 8 marzo 1933, n. 505 (erroneamente indicato come n.
205), che consentono l'organizzazione e la partecipazione al gioco
d'azzardo rispettivamente nelle case da gioco di Venezia, di San Remo e
di Campione d'Italia, per contrasto con gli artt. 76, 25, comma
secondo, e 3 della Costituzione; nonché, in subordine alla precedente,
questione altresì di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 720
cod. pen., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Considerato che nel giudizio a quo lo stesso pretore deve procedere
a carico di alcuni imputati per i reati previsti dagli artt. 718 e 720
cod. pen., per cui soltanto queste ultime norme, e non anche le altre
denunciate nell'ordinanza, sono suscettibili di trovare applicazione;
che il giudizio può quindi essere definito indipendentemente dalla
risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata in
via primaria, la quale appare perciò prima facie manifestamente
irrilevante nella specie;
che, relativamente agli artt. 718 e 720 cod. pen., identica
questione è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con
sentenza n. 80 del 1972 e manifestamente infondata con la successiva
ordinanza n. 194 del 1972, e che non vengono addotti argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a
questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile per manifesto difetto di rilevanza la
questione di legittimità costituzionale del r.d.l. 16 luglio 1936, n.
1404, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 62, che estende al Comune
di Venezia le disposizioni recanti provvedimenti a favore del Comune
di San Remo, del r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2448, convertito in legge
27 dicembre 1928, n. 3125, recante provvedimenti a favore del Comune di
San Remo, e del r.d.l. 2 maggio 1933, n. 201, convertito in legge 8
marzo 1933, n. 505, recante provvedimenti a favore del Comune di
Campione d'Italia, e dichiara manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 718 e 720 del codice penale,
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione con l'ordinanza
di cui in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 80 del
1972 e manifestamente infondata con successiva ordinanza n. 194 del
1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1973
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte