Ordinanza n. 90/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1975 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 865/1971
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24legge 865/1971
- art. 113legge 865/1971
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo
comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme sull'edilizia
residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio
1974 dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul
ricorso di Fontana Gian Luigi ed altri contro la Regione Emilia-Romagna
e il Comune di Ferrara, iscritta al n. 525 del registro ordinanze 1974
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 del 29
gennaio 1975.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1975 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che è stata sollevata, con ordinanza 20 febbraio 1974 dal
T.A.R. Emilia-Romagna, questione di legittimità - in riferimento agli
artt. 24, 113, comma secondo e (implicitamente) 3 della Costituzione -
dell'art. 13, quarto (id est ultimo) comma, della legge 22 ottobre
1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale
pubblica), in quanto, in relazione agli atti espropriativi e di
occupazione di urgenza previsti dalla stessa legge, la norma apporta
restrizioni al potere di sospensione cautelare dei provvedimenti
impugnati in via giurisdizionale, quale, in via generale, disciplinato
dall'art. 39 t.u. 1924, n. 1054 (leggi del Consiglio di Stato), ed ora
dall'art. 21 legge 1971, n. 1034, sui tribunali amministrativi
regionali;
che è intervenuto nel giudizio innanzi a questa Corte il
Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la
declaratoria di infondatezza della questione sopradetta.
Considerato che questione identica a quella ora sollevata è stata
già risolta da questa Corte con sentenza n. 284 del 1974, che ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma denunziata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, proposta con l'ordinanza in epigrafe indicata,
dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme
sull'edilizia residenziale pubblica), già dichiarato
costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 284 del dicembre 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte