Ordinanza n. 90/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/04/1986 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30, 46 e 84
della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di
immobili urbani) promossi con dodici ordinanze emesse il 7 luglio 1984,
il 6 ottobre 1984, il 3 novembre 1984, il 2 marzo 1985 ed il 4 maggio
1985 dal Pretore di Pizzo Calabro, iscritte rispettivamente ai nn.
1150, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305 del registro
ordinanze 1984 ed ai nn. 26, 258, 427 del registro ordinanze 1985 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 62 bis, 65
bis, 125 bis, 202 bis, 279 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che con dodici ordinanze emanate dal Pretore di Pizzo
Calabro tra il 7 luglio 1984 e il 4 maggio 1985 è stata sollevata, in
relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione incidentale
di legittimità costituzionale degli artt. 30, 46 e 84 della legge 27
luglio 1978, n. 392, nella parte in cui escludono l'estensione del
"rito del lavoro" alle controversie relative al rilascio di immobili
per finita locazione.
Considerato che la medesima questione è stata già prospettata
negli stessi termini e sotto identici profili a questa Corte, che con
sentenza del 13 dicembre 1985, n. 335, l'ha dichiarata inammissibile;
che anche nelle ordinanze introduttive dei presenti giudizi (che
vanno riuniti stante l'identità della questione) o fa totale difetto
ogni motivazione sulla rilevanza della questione stessa nei
procedimenti de quibus (ordinanze nn. 1298, 1299, 1300, 1301, 1302,
1303, 1304, 1305/1984; 26, 258, 427/1985) o ne emerge chiaramente
l'irrilevanza, in quanto la normativa impugnata disciplina le locazioni
di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello d'abitazione mentre
la controversia de qua ha come oggetto un immobile destinato ad
abitazione (ordinanza n. 1150/1984).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 30, 46 e segg. e 84 della legge
27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle, locazioni degli immobili
urbani), sollevata dal Pretore di Pizzo Calabro, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte