Ordinanza n. 90/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/02/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7d.P.R. 627/1978
- art. 7legge 249/1976
- art. 10legge 249/1976
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 10legge 825/1971
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma primo,
del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina
dell'i.v.a., in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della
legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'obbligo di emissione del
documento di accompagnamento dei beni viaggianti), e dell'art. 10, n.
11, della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, promosso con ordinanza
emessa il 13 febbraio 1989 dalla Commissione tributaria di primo
grado di Caltanissetta sul ricorso proposto da Scritani Michele
contro l'Ufficio I.V.A. di Caltanissetta, iscritta al n. 473 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che la Commissione tributaria di I grado di
Caltanissetta, con ordinanza del 13 febbraio 1989, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma,
del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, nella parte in cui, discostandosi
dai criteri informatori della legge-delega del 9 ottobre 1971, n.
825, e in particolare al principio di commisurazione enunciato nel n.
11 dell'art. 10 della medesima, appare in contrasto con il principio
contenuto nell'art. 76 della Costituzione;
Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 50 del 1988, ha
dichiarato manifestamente inammissibile identica questione;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, del d.P.R. 6
ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina
dell'i.v.a., in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della
legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'obbligo di emissione del
documento di accompagnamento dei beni viaggianti), promossa dalla
Commissione tributaria di I grado di Caltanissetta, con ordinanza
emessa il 13 febbraio 1989, in relazione all'art. 10 n. 11 della
legge 9 ottobre 1971, n. 825, e in riferimento all'art. 76 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte