Ordinanza n. 90/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1991 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice
penale militare di pace, promossi con sei ordinanze emesse l'8 giugno
1990 (due) il 1° giugno 1990 (una) e il 5 giugno 1990 (tre) dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di
Palermo, iscritte rispettivamente ai nn. 484, 485, 491, 492, 493 e
494 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, il Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale militare di Palermo ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 151 del codice
penale militare di pace, "nella parte in cui non prevede la medesima
disciplina di cui ai commi quinto e settimo dell'art. 8 della legge
n. 772/1972 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 695/1974 e
cioè l'estinzione del reato o la cessazione degli effetti penali
della condanna qualora l'imputato o il condannato risulti già
incorporato per prestare il servizio militare di leva";
Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 83 del 1991, ha
già dichiarato manifestamente infondata la medesima questione e che
il giudice a quo non adduce argomenti nuovi o diversi da quelli
allora esaminati;
che, di conseguenza, la questione qui proposta deve dirsi
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della
Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale militare di Palermo con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte