Ordinanza n. 90/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/04/1998 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 3legge 127/1997
citata
- art. 23legge 142/1990
- art. 1d.lgs. 29/1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 216, primo
comma, numero 4, della legge regionale siciliana 15 marzo 1963 n. 16
(Ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione
Siciliana), nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, della legge
regionale siciliana 18 aprile 1989, n. 7 (Modifica dell'art. 216
dell'ordinamento amministrativo degli enti locali), promosso con
ordinanza emessa il 27 giugno 1996 dal pretore di Palermo, iscritta
al n. 254 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno
1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente della regione siciliana;
Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice
relatore Valerio Onida;
Ritenuto che il pretore di Palermo, in funzione di giudice del
lavoro, con ordinanza emessa il 27 giugno 1996, pervenuta a questa
Corte il 22 aprile 1997, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma,
della Costituzione, dell'art. 216, primo comma, n. 4, della legge
regionale siciliana 15 marzo 1963, n. 16 (Ordinamento amministrativo
degli enti locali nella regione siciliana), nel testo modificato
dall'art. 1, comma 1, della legge regionale siciliana 18 aprile 1989,
n. 7 (Modifica dell'art. 216 dell'ordinamento amministrativo degli
enti locali), nella parte in cui pone come limite massimo per la
nomina a dipendente degli enti locali della regione siciliana l'età
di 40 anni;
che, secondo il giudice a quo benché l'azienda convenuta abbia
motivato il rifiuto dell'assunzione, cui il ricorrente afferma di
avere diritto, richiamandosi al limite di età previsto dal contratto
collettivo nazionale di settore, la fonte dell'obbligo dell'azienda
sarebbe costituita dall'art. 216 della legge regionale n. 16 del
1963, che stabilisce i limiti di età per la nomina a dipendente dei
comuni e delle province regionali della Sicilia, e che sarebbe
applicabile a tutti gli enti locali siciliani, ivi comprese le
aziende municipalizzate, stante il loro carattere di organi con
personalità giuridica dei comuni; mentre la riproduzione della
disposizione legislativa nel contratto collettivo non varrebbe, nel
caso, a mutare il carattere normativo primario della fonte medesima,
dato che lo stesso contratto preciserebbe che i requisiti per
l'assunzione sono stabiliti di volta in volta nel rispetto delle
vigenti norme di legge;
che, sempre ad avviso del remittente, anche se si volesse
ritenere che il contratto costituisca la fonte esclusiva dell'obbligo
dell'azienda, la questione di costituzionalità della norma di legge
ricordata sarebbe comunque rilevante, in quanto afferente a norma
legislativa utilizzabile come parametro per valutare la conformità
della disciplina contrattuale alle norme imperative di legge,
presentandosi la previsione di detto limite di età, stabilito anche
dalle norme sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali,
quale principio dell'ordinamento in materia di assunzioni, ancorché
in regime privatistico, presso gli enti pubblici;
che, secondo il giudice a quo sarebbe irragionevole e
contraddittorio, in presenza dell'innalzamento dell'età media della
popolazione, che ha indotto il legislatore a disporre l'innalzamento
dell'età pensionabile a 65 anni, prevedere un limite di età così
marcatamente inferiore per l'accesso agli impieghi pubblici;
che, inoltre, la norma in esame sarebbe contrastante con il
principio desumibile dall'art. 3, secondo comma, della Costituzione,
poiché la previsione, in forma generale ed indiscriminata, del
limite di età costituirebbe un ostacolo alla emancipazione dal
bisogno dei soggetti non più giovani per i quali, in assenza di
forme di reddito garantito di cittadinanza, e in presenza di norme
che favoriscono nel settore del lavoro privato l'ingresso dei
giovani, l'accesso all'impiego presso gli enti pubblici sarebbe
invece l'unica alternativa alla miseria;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente della regione
siciliana, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata;
che, ad avviso dell'interveniente, la modifica recata dalla legge
regionale n. 7 del 1989 all'art. 216 dell'ordinamento amministrativo
degli enti locali è stata intesa ad adeguare la disciplina
dell'accesso agli impieghi negli enti locali siciliani alle nuove
norme contenute nella legge statale 27 gennaio 1989, n. 25, che ha
elevato da 35 a 40 anni il limite massimo di età per l'accesso agli
impieghi pubblici, e ciò proprio allo scopo di realizzare condizioni
di eguaglianza rispetto a quanto previsto nel restante territorio
nazionale: onde sarebbe infondato il richiamo al principio di
eguaglianza;
che, sempre secondo l'interveniente, una valutazione di
illegittimità costituzionale della norma censurata potrebbe fondarsi
solo su di una irrazionalità manifesta della disciplina, che nella
specie non potrebbe essere affermata, posto che la determinazione dei
requisiti di accesso all'impiego rientra nella piena discrezionalità
del legislatore, che deve operare una valutazione prettamente
politica delle esigenze di modifica, come appunto sarebbe avvenuto
con l'elevazione del limite ad opera della legge statale n. 25 del
1989;
Considerato che, secondo la consolidata giurisprudenza, i
dipendenti delle aziende municipalizzate non sono soggetti alla
disciplina del rapporto di lavoro prevista per i dipendenti dei
comuni, ma sono parti di un rapporto di lavoro retto ancor prima
della "privatizzazione" di recente intervenuta nel campo del pubblico
impiego dal diritto privato, e regolato da contratti collettivi di
diritto comune;
che ogni dubbio in proposito è superato dalla disciplina recata
dall'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che configura le
aziende speciali dei comuni come enti strumentali dell'ente locale
dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale,
nonché dalla disciplina recata dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. 3
febbraio 1993, n. 29, che si riferisce ai rapporti di impiego presso
le amministrazioni pubbliche, comprendendo fra queste gli enti locali
e "tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e
locali": così che i dipendenti delle aziende speciali dei comuni
non sono inclusi nel comparto, relativo alla speciale contrattazione
collettiva prevista dall'art. 45 del d.lgs. n. 29 del 1993,
concernente il personale delle regioni e delle autonomie locali, ed
il loro rapporto di lavoro resta invece disciplinato da contratti
collettivi di lavoro di diritto comune (cfr., per quanto riguarda
l'ambito interessato dalla specie, il contratto collettivo nazionale
di lavoro per i lavoratori delle aziende municipalizzate di igiene
urbana in data 1 ottobre 1991, e il più recente analogo contratto
del 31 ottobre 1995);
che dunque la disposizione impugnata, concernente il rapporto di
pubblico impiego presso gli enti locali della regione siciliana, non
trova applicazione nella fattispecie;
che, anche a voler ricercare, come ipotizza il remittente, nella
disciplina legislativa del pubblico impiego locale un parametro per
l'apprezzamento della validità delle clausole del contratto
collettivo nazionale di lavoro, dovrebbe farsi riferimento non già
alla legislazione regionale siciliana, bensì a quella nazionale (nel
cui ambito, peraltro, l'art. 3, comma 6, della legge 15 marzo 1997,
n. 127, recentemente sopravvenuta, ha disposto che, in linea di
principio, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non è soggetta a limiti di età);
che, pertanto, la questione è palesemente priva di rilevanza,
così che essa deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 216, primo comma, n. 4, della
legge regionale siciliana 15 marzo 1963, n. 16 (Ordinamento
amministrativo degli enti locali nella regione siciliana), nel testo
modificato dall'art. 1, comma 1 della legge regionale siciliana 18
aprile 1989, n. 7 (Modifica
dell'art. 216 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore
di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte