Ordinanza n. 90/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/2000 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 391/1988
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 391 (Norme sull'amministrazione
straordinaria), promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1992 dal
tribunale di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Pilia
Mario e Cartiera di Arbatax S.p.a., iscritta al n. 157 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1999;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice
relatore Annibale Marini;
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso contro una
società in amministrazione straordinaria per la individuazione del
bene oggetto di una compravendita stipulata dalla società e per la
condanna di quest'ultima alla consegna del bene stesso, il tribunale
di Cagliari, con ordinanza emessa il 5 marzo 1992, pervenuta a questa
Corte il 2 marzo 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 25,
primo comma, e 102, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 391 (Norme sull'amministrazione straordinaria);
che, ad avviso del tribunale rimettente, la norma denunciata,
disponendo che sono estinti di ufficio i giudizi pendenti innanzi
all'autorità giudiziaria ordinaria aventi ad oggetto la vendita dei
beni di proprietà delle imprese sottoposte ad amministrazione
straordinaria ed imponendo alle parti l'onere di promuovere ex novo
tali giudizi dinanzi al giudice amministrativo, individuerebbe il
giudice competente in relazione non già a fattispecie astrattamente
prederminate, ma a controversie concrete già insorte. Con
conseguente violazione del principio garantito dall'art. 25, primo
comma, della Costituzione secondo cui nessuno può essere distolto
dal giudice naturale precostituito per legge;
che la stessa norma, inoltre, operando riguardo ai giudizi in
corso uno spostamento della competenza giurisdizionale dal giudice
ordinario al giudice amministrativo condurrebbe a qualificare
quest'ultimo come un giudice straordinario, tale dovendo ritenersi
"il giudice non precostituito ma formato in correlazione a singoli
giudizi riguardanti determinati soggetti". Sicché, secondo quanto
ritenuto dal giudice a quo, dovrebbe considerarsi violato nella
specie anche il principio costituzionale garantito dall'art. 102,
secondo comma della Costituzione, che vieta la istituzione di giudici
straordinari;
che, ad avviso del rimettente la rilevanza della questione
discenderebbe dalla circostanza che la norma, della cui legittimità
costituzionale dubita, imporrebbe la declaratoria di estinzione
d'ufficio del giudizio pendente innanzi allo stesso;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in
giudizio per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso
per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione,
rilevando che l'art. 1, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 391,
non è - secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione
- attributivo al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva
relativamente ad ogni controversia riguardante la vendita dei beni di
proprietà delle imprese in amministrazione straordinaria, ma
puramente confermativo della giurisdizione del giudice amministrativo
- già desumibile dai principi, sia pure in base ad un percorso
esegetico non del tutto agevole - rispetto a determinate controversie
aventi ad oggetto situazioni di interesse legittimo;
Considerato che il rimettente muove dall'assunto che l'art. 1
della legge 23 agosto 1988, n. 391, al comma 1 attribuisca al giudice
amministrativo giurisdizione esclusiva in tema di controversie aventi
ad oggetto la vendita dei beni di proprietà delle imprese sottoposte
ad amministrazione straordinaria e che, conseguentemente, al comma 2
- fatto specificamente oggetto di censura - disponga l'estinzione di
tutti i giudizi pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria,
anche se relativi a situazioni di diritto soggettivo;
che tale premessa interpretativa contrasta con l'orientamento
consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
l'art. 1, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 391, si uniforma ai
generali criteri in tema di riparto della giurisdizione, cosicché la
previsione, contenuta nel comma 2, di estinzione dei giudizi pendenti
dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria non può intendersi
riferita alle controversie nelle quali - come nel giudizio a quo - si
verta in tema di diritti soggettivi;
che alla stregua di tale interpretazione restano superati i
dubbi di costituzionalità prospettati nell'ordinanza di rimessione;
che la difforme interpretazione da cui muove il rimettente è
puramente assertiva senza essere sorretta da alcuna motivazione;
che, pertanto, avuto riguardo all'erroneità del presupposto
interpretativo, la questione va dichiarata manifestamente infondata
in relazione a tutti i profili sollevati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 391 (Norme sull'amministrazione straordinaria),
sollevata dal tribunale di Cagliari, in riferimento agli artt. 25,
primo comma, e 102, secondo comma, della Costituzione, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 marzo 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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