Ordinanza n. 90/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/04/2002 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 223d.lgs. 385/1992
- art. 120d.lgs. 360/1993
usata come parametro
citata
- art. 381Codice di procedura penale
- art. 152Codice penale
- art. 205Codice della strada
- art. 25d.P.R. 431/1997
- art. 24legge 689/1981
- art. 221legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 385 (Nuovo codice della
strada), come modificato dall'art. 120 del decreto legislativo
10 settembre 1993, n. 360, promossi con ordinanze emesse il
15 novembre e il 7 dicembre 2000 dal Tribunale di Imperia, iscritte
ai nn. 370, 371 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1a serie speciale, n. 21
dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con due ordinanze di identico tenore, emesse il
15 novembre 2000 ed il 7 dicembre 2000 nel corso di altrettanti
giudizi di opposizione avverso provvedimenti di sospensione
provvisoria della validità della patente di guida, il Tribunale di
Imperia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 16, 24, 25 e 97
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 385 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 120 del
decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nella parte in cui
prevede che il prefetto possa disporre la sospensione provvisoria
della validità della patente di guida anche nelle "ipotesi di reato
perseguibili a querela, ancorché l'azione penale risulti
improcedibile o comunque non iniziata";
che il giudice a quo premette, in punto di fatto, di essere
investito dell'opposizione avverso un provvedimento prefettizio di
sospensione provvisoria della validità della patente di guida,
adottato ai sensi dell'art. 223, comma 2, del codice della strada a
seguito di un incidente stradale da cui erano derivate lesioni
personali: fatto in relazione al quale, peraltro, la persona offesa
non aveva proposto querela entro il termine di legge;
che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione,
il rimettente osserva come, nel caso di violazione di norme sulla
circolazione stradale da cui siano derivati danni alle persone, sia
prevista l'applicazione, con la sentenza di condanna emessa in sede
penale, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente;
che in relazione alle ipotesi di reato ora indicate,
l'art. 223, comma 2, del codice della strada stabilisce altresì che
il prefetto disponga, su segnalazione dell'organo accertatore, la
sospensione provvisoria della patente, ove sussistano "fondati
elementi di una evidente responsabilità";
che quest'ultima disposizione, peraltro - nella parte in cui
obbliga l'autorità amministrativa ad emanare il provvedimento
interdittivo della guida anche quando il reato ipotizzato sia
perseguibile a querela e la stessa non sia stata proposta -
risulterebbe intrinsecamente irragionevole e contraria ai principi
costituzionali di uguaglianza, di buon andamento della pubblica
amministrazione, di legalità e tassatività in materia sanzionatoria
e di libertà di circolazione, oltre che lesiva del diritto di
difesa;
che nell'ipotesi considerata, difatti, la natura cautelare,
innegabilmente propria della sospensione provvisoria della patente
rispetto all'esito sfavorevole all'imputato del giudizio penale (al
quale soltanto conseguirebbe l'irrogazione della sanzione vera e
propria), risulterebbe completamente "stravolta" e la misura si
trasformerebbe essa stessa in una sanzione, non prevista peraltro
dalla legge;
che a differenza delle altre misure di cautela preventiva, le
quali possono essere adottate, in rapporto ai reati perseguibili a
querela, solo se questa sia presentata (come stabilisce, ad esempio,
l'art. 381, comma 3, cod. proc. pen.), la sospensione della patente -
provvedimento che pure "comprime con inevitabile danno economico la
libertà di circolazione" - potrebbe essere disposta in via
preventiva anche quando, difettando la querela, il procedimento
penale non abbia luogo: col risultato che essa verrebbe "scontata"
senza alcun possibile rimedio;
che in tal modo, il diritto di difesa del soggetto la cui
patente è stata cautelarmente sospesa resterebbe sostanzialmente
rimesso all'arbitrio della parte lesa, libera di non proporre la
querela e di inibire, così, all'interessato l'accertamento della
propria innocenza (presunta fino alla condanna definitiva)
nell'ambito naturale del giudizio penale;
che ne deriverebbe, in pari tempo, una ingiustificata
disparità di trattamento tra i soggetti "che hanno avuto la
possibilità di essere sottoposti a giudizio" e quelli "cui il
giudizio è stato negato", benché destinatari di "analoga ed
impropria "sanzione ": né l'accertamento penale potrebbe ritenersi
superfluo solo perché la norma impugnata subordina la sospensione
provvisoria al riscontro di una "evidente" responsabilità, stante la
genericità ed indeterminatezza di tale concetto;
che lo stesso legislatore avrebbe mostrato del resto di
condividere i rilievi esposti, allorché, nell'introdurre, con il
d.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431, una nuova disciplina in materia
analoga - quella delle patenti nautiche - ha espressamente
subordinato, all'art. 25, comma 4, il corrispondente provvedimento di
sospensione all'"inizio" del procedimento penale nei confronti
dell'abilitato e, dunque, alla presentazione della querela, nei casi
in cui essa è richiesta;
che emergerebbe così, peraltro, una ulteriore disparità di
trattamento tra conducenti di mezzi terrestri e di natanti, non
potendo sostenersi che la tutela dell'incolumità personale richieda
minor tutela durante la navigazione, piuttosto che durante la
circolazione su strada;
che è intervenuto in entrambi i giudizi di costituzionalità
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la
questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
Considerato che le due ordinanze di rimessione sollevano
identiche questioni, onde i relativi giudizi possono essere riuniti e
decisi congiuntamente;
che i dubbi di costituzionalità espressi dal giudice a quo
poggiano sulla premessa interpretativa per cui la sanzione della
sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 del codice
della strada nei casi di violazione di norme del medesimo codice da
cui siano derivati "danni alle persone", non possa essere comunque
applicata allorché - trattandosi di reato perseguibile a querela
(come nell'ipotesi di lesioni colpose) - l'azione penale non abbia
corso per difetto di questa;
che da ciò il rimettente trae la conseguenza che, in
violazione di plurimi parametri costituzionali (tra cui, in primis,
quello di ragionevolezza), l'art. 223, comma 2, del codice della
strada - prevedendo indistintamente, nelle ipotesi di reato dianzi
indicate, la misura cautelare della sospensione provvisoria della
patente da parte del prefetto - consentirebbe di applicare tale
misura, anticipatoria della sanzione vera e propria, anche in
fattispecie nelle quali la sanzione definitiva resterebbe, per
contro, radicalmente preclusa;
che il presupposto interpretativo da cui il rimettente muove
contrasta, tuttavia, con l'indirizzo seguito dalla prevalente
giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene che nelle ipotesi in
cui l'azione penale non possa essere iniziata per mancanza di
querela, si determina non già una preclusione all'applicazione della
sanzione della sospensione della patente, ma soltanto lo spostamento
della relativa competenza dal giudice penale all'autorità
amministrativa;
che, al riguardo, giova in effetti osservare che - a
differenza del precedente codice della strada, il quale (secondo la
tesi maggioritaria) configurava la sospensione della patente di guida
come pena accessoria, totalmente legata, in quanto tale, alle sorti
del reato cui accedeva - il nuovo codice della strada del 1992
qualifica tale misura come sanzione amministrativa accessoria, tanto
nei casi in cui essa segue ad una violazione costituente semplice
illecito amministrativo, quanto nei casi in cui essa segue ad un
fatto previsto come reato: e ciò anche allo scopo di renderla
insensibile alle vicende del processo penale, aumentandone
l'effettività;
che facendo eco alla generale previsione dell'art. 24 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, l'art. 221 del nuovo codice della
strada stabilisce, altresì, che quando l'esistenza di un reato
dipenda da una violazione del medesimo codice non costituente reato -
ossia nel caso di connessione obiettiva tra reato ed illecito
amministrativo stradale - il giudice penale è competente a conoscere
di entrambi e ad applicare, quindi, anche le sanzioni amministrative;
nondimeno, la competenza del giudice penale sulla violazione
amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per
estinzione del reato o per difetto di una condizione di
procedibilità;
che in tale cornice sistematica, l'art. 222 del codice della
strada - nello stabilire che nei casi di omicidio e lesioni colpose
per violazione di norme sulla circolazione stradale il giudice
applichi, con la sentenza di condanna, la sanzione della sospensione
della patente di guida (unitamente alle sanzioni amministrative
pecuniarie previste per la violazione stessa) - opera dunque su un
duplice versante: giacché, da un lato, individua il fatto punibile
con la sanzione amministrativa accessoria de qua (profilo
sostanziale); e, dall'altro, attribuisce al giudice penale la
competenza ad irrogarla, sul presupposto (e a condizione) che la
cognizione di quel "fatto", in quanto costituente illecito penale,
sia a lui devoluta (profilo processuale);
che da ciò si inferisce, quindi, che ove il giudice penale
non sia chiamato ad intervenire - come quando manchi una condizione
di procedibilità - la competenza ad applicare la sanzione avuta di
mira non può che spettare all'autorità amministrativa
ordinariamente deputatavi;
che a tale conclusione non varrebbe opporre che il successivo
art. 224, comma 3, del codice della strada demanda specificamente al
prefetto il compito di disporre la sospensione della patente, in
luogo del giudice, previo accertamento dei relativi presupposti, solo
nel caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte
dell'imputato, senza far menzione dell'ipotesi dell'improcedibilità;
che la disposizione da ultimo citata - alla luce
dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario, dianzi ricordato -
deve essere infatti letta come espressiva della voluntas legis di
rimettere al prefetto l'irrogazione della sanzione definitiva in
tutti i casi (diversi dalla morte dell'imputato) in cui
l'accertamento della responsabilità non possa aver luogo in sede
penale (compreso, dunque, quello di mancanza della querela o rinuncia
alla stessa); e ciò non soltanto per motivi di ordine sistematico,
ma anche per una ragione di ordine logico: tra le cause di estinzione
del reato il codice penale annovera, invero, anche la remissione
della querela (art. 152 cod. pen.), onde sarebbe inspiegabile un
diverso trattamento dell'ipotesi di mancata presentazione della
stessa (o di rinuncia), essendosi al cospetto di situazioni del tutto
omogenee rispetto all'interesse pubblico all'irrogazione della
sanzione, che la norma ha inteso tutelare;
che in simile prospettiva non si riscontra, dunque, alcuno
"stravolgimento" della funzione cautelare propria della misura della
sospensione provvisoria della patente: misura che, a mente
dell'art. 223, comma 2, del codice della strada, il prefetto è
chiamato a disporre, a fini di tutela immediata della sicurezza della
circolazione stradale, quando "sussistano fondati elementi di una
evidente responsabilità" per taluno dei reati in rapporto ai quali
è prevista l'omologa sanzione accessoria;
che nei casi di mancanza di querela - e, amplius, di
improcedibilità dell'azione penale - la misura in questione conserva
infatti pienamente detta funzione in rapporto alla sanzione
definitiva che sarà irrogata, non più dal giudice penale, ma dallo
stesso prefetto;
che palesemente insussistente si rivela, del pari, la dedotta
violazione del diritto di difesa: la previsione, nell'art. 222 del
codice della strada, dell'applicabilità della sospensione della
patente ad opera del giudice penale costituisce infatti espressione
del principio del simultaneus processus; principio che non ha modo
peraltro di operare quando il processo penale non si celebri per
difetto di una condizione di procedibilità, e che comunque resta
privo di copertura costituzionale (cfr., ex plurimis, sentenza n. 60
del 1996; ordinanze n. 410 del 2000, n. 396 del 1996 e n. 308 del
1991);
che nella fattispecie considerata, d'altro canto,
l'interessato - al di là della facoltà di immediata impugnazione
davanti all'autorità giudiziaria ordinaria dello stesso
provvedimento di sospensione provvisoria (cfr. sentenza n. 31 del
1996) - può svolgere egualmente con pienezza le sue difese
proponendo opposizione davanti al giudice civile, ai sensi
dell'art. 205 del codice della strada, avverso il provvedimento del
prefetto di applicazione della sanzione in via definitiva;
che, di conseguenza, va negato anche il supposto vulnus del
principio di uguaglianza, sotto il profilo della disparità di
trattamento, a seconda delle scelte della persona offesa in tema di
proposizione della querela, tra soggetti cui il giudizio sarebbe
concesso e soggetti cui sarebbe negato;
che d'altro canto, una volta escluso l'ipotizzato fenomeno di
trasformazione della sospensione provvisoria della patente in vera e
propria sanzione, i sospetti di violazione dei principi "della
legalità e della tassatività in materia sanzionatoria" restano eo
ipso travolti;
che quanto, poi, all'ulteriore profilo di supposta
compromissione dell'art. 3 Cost. - vale a dire alla disparità di
trattamento tra conducenti di mezzi terrestri e conducenti di
natanti, connessa al fatto che l'art. 25, comma 4, del d.P.R.
9 ottobre 1997, n. 431 (recante il regolamento sulla disciplina delle
patenti nautiche) subordina la sospensione cautelare della patente
nautica all'inizio del procedimento penale - anche a voler
prescindere dal rango secondario della norma invocata come tertium
comparationis, va comunque negata la validità del postulato del
giudice a quo, circa la totale omologabilità delle situazioni poste
a confronto;
che contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente,
infatti, le esigenze di tutela dell'incolumità personale durante la
circolazione stradale e durante la navigazione si prestano a
valutazioni legislative diversificate, nei limiti della
ragionevolezza, in rapporto alle caratteristiche dei mezzi impiegati,
nonché alle modalità e all'intensità dei due tipi di circolazione;
che sostanzialmente immotivati, e comunque affatto privi di
autonomia rispetto alle altre doglianze, risultano da ultimo i
sospetti di violazione dei principi di libertà di circolazione e di
buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 16 e 97 Cost.);
che la questione deve essere dichiarata, pertanto,
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 385 (Nuovo codice della strada), come
sostituito dall'art. 120 del decreto legislativo 10 settembre 1993,
n. 360, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 16, 24, 25 e 97 della
Costituzione, dal Tribunale di Imperia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte