Ordinanza n. 901/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.122 c.p.m.p.,
promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1987 dalla Corte Militare
di Appello di Roma nel procedimento penale a carico di Basile
Vincenzo ed altro, iscritta al n.778 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima
serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che con ordinanza 15 luglio 1987 la Corte militare di
Appello di Roma sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art.122 c.p.m.p. con riferimento agli art.li 3 e 27, secondo co.
(rectius, terzo comma) Cost.;
che rilevava nell'ordinanza la Corte rimettente la sussistenza
di manifesta disparità di trattamento fra il militare imputato di
violazione generica di consegna ex art.li 118, 120 c.p.m.p., per
fatti sostanzialmente analoghi ma talvolta anche più gravi, rispetto
al militare chiamato a rispondere del delitto di cui all'art.122
c.p.m.p. che finirebbe così per essere assoggettato ad un
trattamento sanzionatorio notevolmente deteriore;
che, peraltro, anche l'art.27 Cost. verrebbe coinvolto nella
sfavorevole valutazione, in quanto quell'eccessiva severità non
sarebbe conforme al principio che esclude trattamenti contrari al
senso di umanità nel perseguimento del fine di emenda, dato che,
quando la pena non è ispirata a criteri di proporzionalità al fatto
di reato, deve ritenersi superato il senso di umanità;
che interveniva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, che chiedeva dichiararsi non fondata la sollevata questione;
Considerato innanzitutto che, stando alla motivazione espressa
così come più sopra riportata, è evidentemente al terzo comma
dell'art.27 Cost. che la Corte militare intendeva riferirsi, e non al
secondo, come è stato indicato per manifesto errore materiale che
può essere, perciò, de plano corretto da questa Corte;
che, però, la questione, nei termini stessi in cui è stata
oggi proposta, era già stata sollevata, e con gli stessi argomenti,
fin dal 1982 (ord. 4 novembre, n. 221 reg. ord. 1983) dal Tribunale
militare di Padova, e risolta, con la sentenza 2 aprile 1985, n. 102
di questa Corte, con declaratoria di non fondatezza;
che, non essendo stati adombrati nuovi profili, la Corte non
trova ragioni per discostarsi dal precedente giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art.122 c.p.m.p., sollevata dalla Corte militare
d'Appello di Roma con ordinanza 15 luglio 1987, con riferimento agli
art.li 3 e 27 comma terzo Cost.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:901 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte