Ordinanza n. 902/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.382 e 383
c.p.m.p., promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1987 dal
Tribunale Militare di Padova nel procedimento penale a carico di
Portoghese Maurizio, iscritta al n. 863 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima
serie speciale. dell'anno 1988;
Udito nella Camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che, con ordinanza 6 novembre 1987, il Tribunale militare
di Padova sollevava questione di legittimità costituzionale degli
art.li 382 e 383 c.p.m.p., in riferimento all'art. 25, primo comma,
Cost.;
che - ad avviso del giudice a quo - quelle disposizioni
consentirebbero sia al P.M. che al Presidente del Tribunale ampia
discrezionalità nella scelta del giudice (monocratico o collegiale):
discrezionalità che, secondo l'ordinanza, contraddice la garanzia
costituzionale della predisposizione del giudice, anche giusta la
giurisprudenza di questa Corte;
che nessuno si è costituito o è intervenuto nel giudizio;
Considerato che, per quanto si riferisce al P.M. è escluso che
l'art. 382 c.p.m.p. attribuisca ad esso facoltà di scelta del
giudice, in quanto gli consente soltanto di formulare una proposta al
Presidente del Tribunale, che questi, però, non è tenuto ad
accogliere, tant'è vero che può restituirgli gli atti perché
l'azione penale sia proseguita nei modi ordinari (art. 383 ultimo
comma);
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile in
relazione all'art. 382 c.p.m.p.;
che, per quanto poi si riferisce al Presidente del Tribunale è
esatto che è in suo potere decidere, una volta ricevuta la richiesta
del P.M., se procedere a giudizio per decreto, che egli stesso
emette, oppure far seguire al procedimento le vie ordinarie;
che una siffatta alternativa, però, non lede, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, il principio del giudice naturale
perché si tratta di scelte consentite in base a criteri generali
fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie, con
riferimento a fattispecie astratte, e non a posteriori in relazione a
regiudicanda già insorta; non diversamente da quanto accade nel
giudizio pretoreo per decreto, dove pure quel giudice ordinario
decide se pronunziare condanna oppure emettere decreto di citazione a
giudizio;
che nemmeno la circostanza secondo cui, nel caso in esame, la
scelta è posta fra giudice monocratico e giudice collegiale vale ad
infirmare il principio perché - come pure questa Corte ebbe ad
osservare - "la nozione di giudice naturale non si cristallizza
nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si
forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale
competenza sulla base di criteri che razionalmente valutano i
disparati interessi posti in gioco dal processo" (sentenza 16 giugno
1971 n.139): fra i quali non può essere trascurato quello
concernente la speditezza della Giustizia;
che, pertanto, manifesta appare la non fondatezza della
sollevata questione,
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 382 c.p.m.p., sollevata dal
Tribunale militare di Padova con ordinanza 6 novembre 1987 in
riferimento all'art. 25, primo comma, Cost.;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art.383 c.p.m.p., sollevata con la stessa
ordinanza dallo stesso Tribunale in riferimento al medesimo
parametro.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:902 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte