Ordinanza n. 907/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo
comma, cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 25 settembre
1986 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra
Fortunati Ernesta e I.N.P.S., iscritta al
n. 360 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno
1987;
Visto l'atto di costituzione di Fortunati Ernesta nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Roma, nel procedimento vertente tra
Fortunati Ernesta contro l'INPS, diretto ad ottenere il pagamento
della pensione di riversibilità, con ordinanza del 25 settembre 1986
(R.O. n. 360/87) ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 444, primo comma, cod. proc. civ., in
riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo comma, Cost.,
in quanto per l'attore residente all'estero non è previsto alcun
giudice nazionale per le controversie in materia di previdenza ed
assistenza obbligatorie, onde egli rimarrebbe privo della tutela
giurisdizionale dei suoi diritti ed interessi e non sarebbero
comunque prefissati i criteri per la competenza in relazione alle
controversie instaurate dinanzi al giudice italiano;
che si è costituita la parte privata, la quale ha rilevato che,
mancando il foro speciale, trova applicazione il foro generale di cui
agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ.;
che analoghe considerazioni ha svolto l'Avvocatura Generale
dello Stato, intervenuta per la Presidenza del Consiglio dei
ministri;
considerato che questa Corte (ord. n. 337 del 1988) ha già
dichiarato la questione manifestamente infondata in quanto, in forza
del richiamo operato dagli artt. 442 e 443 cod. proc. civ., nelle
controversie di lavoro e previdenza, il giudice territorialmente
competente può essere individuato anche facendo ricorso ai criteri
dettati dagli artt. 18 e 19 cod. proc. civ.;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 444, primo comma, cod. proc. civ.,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo
comma, Cost., dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:907 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte