Ordinanza n. 909/1988
Altra decisione · depositata il 26/07/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 46legge 270/1982
- art. 30legge 270/1982
usata come parametro
citata
- art. 11legge 246/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, primo
comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina
del reclutamento del personale docente della scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici,
adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e
sistemazione del personale precario esistente) promosso con ordinanza
emessa il 16 gennaio 1987 dal Consiglio di Stato, Sezione VI
giurisdizionale, sul ricorso proposto da Belli Floriana contro il
Provveditorato agli Studi di Frosinone e il Ministero della Pubblica
Istruzione, iscritta al n. 722 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 dell'anno
1987;
Visti gli atti di costituzione di Belli Floriana nonché l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore
Renato Dell'Andro;
Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Consiglio di Stato,
sez. VI, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 46, primo comma, della legge 20
maggio 1982, n. 270, che consente, tra l'altro, l'immissione in ruolo
ope legis, di cui all'art. 30 della citata legge n. 270 del 1982,
degli "insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1979- 80
o 1980- 81, un corso completo di scuola popolare di tipo A), B), C) e
C) speciale ed abbiano svolto un ulteriore corso completo di scuola
popolare in un altro anno compreso nel sessennio antecedente alla
data del 10 settembre 1981, ovvero abbiano prestato servizio quali
incaricati o supplenti nelle scuole elementari statali in un altro
anno compreso nel predetto sessennio per almeno 180 giorni";
che, nel caso di specie, il giudice a quo deve giudicare su di
un ricorso avverso la mancata immissione in ruolo di un'insegnante
che aveva prestato servizio negli anni scolastici 1977- 78 e 1978-79, per l'intera durata del corso, nella scuola popolare e, negli
anni 1980- 81 ed 1981- 82, quale supplente, nella scuola elementare
statale, con valutazione dell'intero anno;
che, secondo quanto assunto nell'ordinanza di rimessione, la
predetta insegnante sarebbe in possesso, sia pure con inversione
temporale, dei requisiti necessari per l'immissione in ruolo ma non
potrebbe ottenere siffatto beneficio a cagione dell'impossibilità
d'interpretare estensivamente la disposizione impugnata, che riveste
natura eccezionale;
che, sempre secondo l'ordinanza di rimessione, non vi sarebbero
ragioni tali da giustificare il fatto che ai soggetti versanti nella
situazione dell'insegnante ricorrente sia stato riservato un
trattamento deteriore - e comunque diverso - rispetto a coloro che,
con un anno di scuola popolare (nel 1979- 80 o nel 1980- 81) od un
anno di scuola popolare o di supplenza nella scuola elementare
durante il sessennio, sono posti in grado d'ottenere l'immissione in
ruolo ex art. 30 legge n. 270 del 1982;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione;
che si è costituita in giudizio la sig.ra Belli Floriana,
rappresentata e difesa dall'Avv. C. Biagini, chiedendo l'accoglimento
della sollevata questione di costituzionalità;
Considerato che il d.l. 3 maggio 1988, n. 140, recante misure
urgenti per il personale della scuola (convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246) all'art. 11, quarto
comma, prevede, tra l'altro, che agli insegnanti che abbiano comunque
svolto negli anni scolastici 1978- 79 o 1979- 80 o 1980- 81 o 1981-82 un anno di servizio nelle scuole elementari e che abbiano svolto
un altro anno di servizio d'insegnamento non di ruolo nelle medesime
scuole ed istituti nel sessennio precedente alla data del 10
settembre 1982 si applichi l'art. 30 della legge n. 270 del 1982;
che, peraltro, l'art. 11, quinto comma, del d.l. n. 140 del
1988, aggiunge che gli anni di servizio richiesti dal quarto comma
sono computati sulla base di centottanta giorni di servizio effettivo
in ciascun anno ed è comunque computato come anno di servizio quello
per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti
disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo;
che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al
giudice a quo affinché riesamini la rilevanza della proposta
questione di legittimità costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti del procedimento al Consiglio di
Stato, sez. VI, per il riesame della rilevanza della questione
sollevata con ordinanza 16 gennaio 1987 (Reg. ord. n. 722/1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:909 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte