Ordinanza n. 91/1980
Altra decisione · depositata il 11/06/1980 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 32Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
- art. 10legge 799/1967
- art. 31legge 968/1977
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo e
sesto comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme
per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia),
come modificato dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799,
promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1977 dal tribunale di
Padova, nel procedimento penale a carico di Masiero Leandro, iscritta
al n. 941 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 50 del 20 febbraio 1980.
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1980 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il tribunale di Padova, con ordinanza emessa il 18
ottobre 1977 (ma pervenuta alla Corte il 26 novembre 1979), ha
sollevato - in riferimento all'art. 3 Cost. - questione di legittimità
costituzionale dell'art. 32, primo e sesto comma, del r.d. 5 giugno
1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della
selvaggina e per l'esercizio della caccia), come modificato dall'art.
10 della legge 2 agosto 1967, n. 799.
Considerato che nel corso del giudizio è entrata in vigore la
legge 27 dicembre 1977, n. 968, che all'art. 31 ha stabilito
l'applicazione di sanzioni amministrative, in luogo delle sanzioni
penali preesistenti, per le violazioni delle disposizioni legislative
statali e regionali sulla caccia; e che, di conseguenza, si rende
necessario restituire gli atti al giudice a quo, affinché accerti se
la questione sollevata sia tuttora rilevante, in vista dei divieti e
delle sanzioni vigenti in materia di esercizio venatorio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al tribunale di Padova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte