Ordinanza n. 91/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/03/1985 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
citata
- art. 9d.l. 688/1982
- art. 2d.l. 688/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, u.c.,
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1984 dal
Tribunale di Udine nel procedimento penale a carico di Nardozza Savino
ed altri, iscritta al n. 503 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che, nel procedimento penale d'appello contro Nardozza
Savino ed altri, imputati di reati edilizi accertati il 13 maggio 1982,
il Tribunale di Udine, con ordinanza emessa il 6 marzo 1984 (R.O. n.
503/1984), dopo aver rilevato che la sentenza di primo grado,
pronunciata il 7 giugno 1983, aveva dichiarato non doversi procedere
per essersi estinto il reato per oblazione, ammessa dall'art. 9 del
d.l. 30 settembre 1982, n. 688, non convertito, sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, u.c., c.p., che dichiara
applicabili nei procedimenti penali non ancora definiti le norme penali
più favorevoli contenute in decreti legge non convertiti, in
riferimento all'art. 77, u.c., Cost., secondo il quale i decreti, se
non convertiti, perdono efficacia sin dall'inizio.
Considerato che la norma impugnata è già stata dichiarata
illegittima da questa Corte con la sentenza n. 51 del 1985.
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, u.c., c.p. - sollevata dal Tribunale di
Udine con l'ordinanza in epigrafe - già dichiarato illegittimo con la
sentenza n. 51 del 1985.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, u.c., c.p. - sollevata dal Tribunale di
Udine con l'ordinanza in epigrafe - già dichiarato illegittimo con la
sentenza n. 51 del 1985.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte