Ordinanza n. 91/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1987 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16d.P.R. 636/1972
- art. 7d.P.R. 739/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina
del contenzioso tributario), nel testo sostituito dal d.P.R. 3
novembre 1981, n. 739 (recte: art. 7 d.P.R. n. 739 del 1981) promosso
con l'ordinanza emessa il 2 luglio 1986 dalla Commissione Tributaria
di primo grado di Alessandria sui ricorsi riuniti proposti dalla
S.p.A. Itinera contro Ufficio I.V.A. di Alessandria, iscritta al n.
658 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 55, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Commissione Tributaria di primo grado di
Alessandria dubita della legittimità costituzionale dell'art. 16,
primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (nel testo sostituito
dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739) in riferimento agli
artt. 3, 24 e 113 Cost., in quanto indica in modo tassativo gli atti
impugnabili davanti alle commissioni tributarie, escludendone
l'avviso di ripetizione di indebito, sebbene questo possa presentare,
come nella specie, caratteri (fissazione di un termine perentorio per
l'adempimento e prevista emanazione di provvedimenti amministrativi
di imposizione, per il caso di difetto di ottemperanza) che lo
rendono assimilabile a quelli espressamente dichiarati impugnabili;
che questa Corte con la sentenza n. 313 del 1985 giudicando
infondata analoga questione, ha formulato il principio per cui
l'espressione "avviso di accertamento", contenuta nella norma
impugnata, non è da intendersi in senso letterale, bensì come
riferibile a qualsiasi atto avente efficacia nei confronti del
soggetto passivo del tributo, conclusivo di un procedimento o di un
sub-procedimento di accertamento, sicché sono impugnabili tutti i
provvedimenti, comunque denominati, che accertino o dichiarino, in
tutto o in parte l'obbligazione tributaria ovvero un elemento di
essa;
che, alla stregua di tale principio, non è contestabile
l'impugnabilità anche dell'atto cui si riferisce il giudizio
a quo, posto che la contestazione, per il tramite di esso,
dell'inesistenza delle operazioni dedotte a giustificazione delle
detrazioni operate in sede di dichiarazione I.V.A. e della
conseguente illegittimità delle detrazioni stesse costituisce tipico
esercizio dell'attività di accertamento e valutazione tecnica (di
presupposti e condizioni stabilite dalla legge tributaria), influente
sulla definizione del debito di imposta;
che, in tali sensi, la questione è da ritenere manifestamente
infondata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata, nei sensi di cui in motivazione,
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nel testo sostituito
dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dalla Commissione
Tributaria di primo grado di Alessandria con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GRECO
Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte