Ordinanza n. 91/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/02/1991 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 457Codice di procedura penale
- art. 442Codice di procedura penale
- art. 27legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo e
secondo comma, del codice di procedura penale in relazione all'art.
442, comma secondo, stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 6
giugno 1990 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico
di Kevi Athanas, iscritta al n. 539 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Milano, nel corso di un giudizio
immediato a carico di Kevi Athanas - premesso che questi aveva
tempestivamente proposto richiesta di giudizio abbreviato, cui il
pubblico ministero aveva negato il proprio consenso senza fornire
alcuna motivazione, e che gli atti erano stati trasmessi al Tribunale
dal Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art.457 del
codice di procedura penale - ha, con ordinanza del 6 giugno 1990,
sollevato, su eccezione della difesa, in riferimento agli artt. 3,
primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di
procedura penale, "nella parte in cui non prevede l'obbligo di
motivazione del dissenso espresso dal p.m. sulla richiesta di
giudizio abbreviato con conseguente esclusione per il giudice del
dibattimento della possibilità di pronunciare sentenza di condanna,
all'esito di giudizio immediato, con la diminuzione di pena di cui
all'art. 442, secondo comma c.p.p.";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente
inammissibile;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 81 del 1991 ha
dichiarato, in applicazione dell'art.27 della legge 11 marzo 1953,
n.87, l'illegittimità costituzionale dell'art.458, primo e secondo
comma, del codice di procedura penale, tanto nella parte in cui non
prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad
enunciarne le ragioni, quanto nella parte in cui non prevede che il
giudice, allorché, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato
il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la
riduzione di pena contemplata dall'art.442, secondo comma, dello
stesso codice;
che, di conseguenza, la questione qui proposta deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del
codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente
illegittimo con sentenza n. 81 del 1991, nella parte in cui non
prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad
enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il
giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il
dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la
riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello
stesso codice, questione sollevata dal Tribunale di Milano con
ordinanza 6 giugno 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte