Corte costituzionale

Ordinanza n. 91/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/02/1991 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo e

secondo comma, del codice di procedura penale in relazione all'art.

442, comma secondo, stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 6

giugno 1990 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico

di Kevi Athanas, iscritta al n. 539 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Milano, nel corso di un giudizio

immediato a carico di Kevi Athanas - premesso che questi aveva

tempestivamente proposto richiesta di giudizio abbreviato, cui il

pubblico ministero aveva negato il proprio consenso senza fornire

alcuna motivazione, e che gli atti erano stati trasmessi al Tribunale

dal Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art.457 del

codice di procedura penale - ha, con ordinanza del 6 giugno 1990,

sollevato, su eccezione della difesa, in riferimento agli artt. 3,

primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di

procedura penale, "nella parte in cui non prevede l'obbligo di

motivazione del dissenso espresso dal p.m. sulla richiesta di

giudizio abbreviato con conseguente esclusione per il giudice del

dibattimento della possibilità di pronunciare sentenza di condanna,

all'esito di giudizio immediato, con la diminuzione di pena di cui

all'art. 442, secondo comma c.p.p.";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente

inammissibile;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 81 del 1991 ha

dichiarato, in applicazione dell'art.27 della legge 11 marzo 1953,

n.87, l'illegittimità costituzionale dell'art.458, primo e secondo

comma, del codice di procedura penale, tanto nella parte in cui non

prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad

enunciarne le ragioni, quanto nella parte in cui non prevede che il

giudice, allorché, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato

il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la

riduzione di pena contemplata dall'art.442, secondo comma, dello

stesso codice;

che, di conseguenza, la questione qui proposta deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del

codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente

illegittimo con sentenza n. 81 del 1991, nella parte in cui non

prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad

enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il

giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il

dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la

riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello

stesso codice, questione sollevata dal Tribunale di Milano con

ordinanza 6 giugno 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte