Ordinanza n. 91/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/1993 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 387/1987
usata come parametro
citata
- art. 1legge 379/1987
- art. 1legge 189/1959
- art. 2legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo
comma, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura
finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale
relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri
Corpi di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 20
novembre 1987, n. 472, promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre
1991 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul
ricorso proposto da Santoro Antonio Natalino contro il comando della
terza Legione della guardia di finanza di Milano, iscritta al n. 416
del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un maresciallo
capo della guardia di finanza avente ad oggetto la corresponsione
dell'assegno funzionale previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, nella
legge 20 novembre 1987, n. 472, il Tribunale amministrativo regionale
per la Lombardia con ordinanza del 10 dicembre 1991 ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale della norma ora citata, nella parte in cui attribuisce
ai sottufficiali dei corpi di polizia dello Stato e della guardia di
finanza, nonché dell'arma dei carabinieri, un assegno funzionale
pensionabile al compimento di un certo numero di anni di servizio
"prestato senza demerito";
che il tribunale, dopo aver premesso che al sottufficiale
l'assegno in parola era stato negato avendo egli per una parte di
quegli anni riportato la qualifica di "inferiore alla media", ha
osservato che detta condizione del servizio "prestato senza
demerito", cui è sottoposto il diritto all'assegno, è prevista
soltanto per i sottufficiali appartenenti alle forze di polizia e non
anche per gli appartenenti alle forze armate (esercito, marina ed
aeronautica), i quali lo conseguono - ai sensi dell'art. 1, comma 9,
del decreto-legge 16 settembre 1987 n. 379, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468 - sulla base del
solo espletamento del servizio pluriennale d'istituto, con
conseguente ingiustificata disparità di trattamento fra le due
categorie di sottufficiali;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, ha
chiesto che venga dichiarata la inammissibilità o la non fondatezza
della questione, essendo la denunciata diversità di trattamento
giustificata dalla non equiparabilità del servizio prestato nelle
forze armate a quello prestato nelle forze di polizia, e dovendosi
comunque tener conto, nell'operarsi il raffronto, del complesso delle
rispettive retribuzioni e non delle loro singole voci;
Considerato che la previsione dello specifico requisito del
servizio prestato "senza demerito", richiesta per la concessione
dell'assegno in parola ai sottufficiali appartenenti alle forze di
polizia, assolve all'esigenza di assicurare permanentemente lo
svolgimento del servizio di polizia in relazione alla sua
specificità, con quell'impegno che le sue finalità richiedono;
che tale specificità dà luogo a discipline comuni per tutte le
forze di polizia normativamente unificate dal punto di vista
funzionale (sent. n. 277 del 1991), e ciò giustifica che anche al
personale, pur appartenente alle forze armate - ivi compreso il Corpo
della guardia di finanza che di esse "fa parte integrante" ai sensi
dell'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189 - ma svolgente
funzioni di polizia sia attribuito il trattamento economico stabilito
con riferimento a quelle funzioni e secondo le medesime modalità;
che la denunciata difformità della disciplina prevista per le
forze di polizia, ancorché appartenenti alle forze armate, rispetto
a quella propria del personale delle forze armate non costituisce una
scelta arbitraria del legislatore, ma si collega alla diversità
delle funzioni svolte dalle due categorie di personale;
che, d'altronde, tra le dette categorie di dipendenti pubblici
(personale delle "forze di polizia", come individuato dall'art. 16
della legge n. 121 del 1981, da una parte, e personale delle forze
armate, dall'altra) sussistono differenziati regimi retributivi e
normativi per cui non è possibile operare una comparazione alla
stregua del principio di eguaglianza (sent. n. 191 del 1990 e ord. n.
583 del 1988), trattandosi di situazioni tra loro non omogenee e che
quindi non sono confrontabili;
che la questione è perciò manifestamente infondata, perché
prende a riferimento come termine di paragone la disciplina prevista
per una categoria di personale, senza tener conto del trattamento
normativo e di quello economico complessivo che risente di tale
obbiettiva diversità;
Visti gli artt. 2, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 21 settembre
1987, n. 387 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo
contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato
ed estensione agli altri Corpi di polizia), convertito, con
modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte