Ordinanza n. 91/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/03/1994 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 652/1939
- art. 13legge 652/1939
- art. 15legge 652/1939
usata come parametro
citata
- art. 70d.P.R. 604/1973
- art. 71d.P.R. 604/1973
- art. 83d.P.R. 604/1973
- art. 6d.P.R. 604/1973
- art. 10d.P.R. 604/1973
- art. 2legge 1249/1939
- art. 65legge 652/1939
- art. 66legge 652/1939
- art. 67legge 652/1939
- art. 68d.P.R. 1142/1949
- art. 69d.P.R. 1142/1949
- art. 70d.P.R. 1142/1949
- art. 71d.P.R. 1142/1949
- art. 83d.P.R. 1142/1949
- art. 10legge 679/1969
- art. 16d.P.R. 636/1972
- art. 69d.P.R. 636/1972
- art. 10legge 652/1939
- art. 12legge 1249/1939
- art. 12d.lgs. 514/1948
- art. 2d.lgs. 514/1948
- art. 15d.lgs. 514/1948
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13 e 15
del r.d.-l. 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei
fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione
del nuovo catasto edilizio urbano), convertito in legge 11 agosto
1939, n. 1249; dell'art. 2 del d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514, che
modifica l'art. 12 del r.d.-l. 13 aprile 1939, n. 652; degli artt.
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 83 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
(Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto
edilizio urbano); dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604
(Revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e del
catasto edilizio urbano); dell'art. 10 della legge 1 ottobre 1969, n.
679 (Semplificazione delle procedure catastali); dei paragrafi 1, 2,
3 e 4 del decreto ministeriale 20 luglio 1970 (Approvazione
dell'istruzione provvisoria concernente l'attuazione di talune
disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969, n.
679, a complemento di quelle approvate con decreto ministeriale 5
novembre 1969, in materia di catasto dei terreni) e del paragrafo 29
bis del decreto ministeriale 13 dicembre 1961 (Istruzione per la
conservazione del catasto edilizio urbano) aggiunto dal decreto
ministeriale 6 ottobre 1989, n. 3/3309 (Integrazione all'istruzione
per la conservazione del catasto edilizio urbano), promosso con
ordinanza emessa il 19 gennaio 1993 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Firenze sui ricorsi riuniti proposti da Calandrelli
Maria Luisa ed altri contro l'Ufficio tecnico erariale di Firenze,
iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 1993 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che con ricorso proposto avanti la Commissione tributaria
di primo grado di Firenze, Calandrelli Maria Luisa ha impugnato il
provvedimento di determinazione della classe e della categoria
catastale dell'immobile di sua proprietà e l'atto impositivo
conseguente, avendo la ricorrente casualmente appreso che l'immobile
sarebbe stato censito dall'ufficio tecnico erariale di Firenze
secondo la procedura di cui al d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, vale
a dire con la pubblicazione degli atti presso la casa comunale per un
periodo temporale di giorni trenta, termine utile per ricorrere
avverso gli stessi;
che la Calandrelli chiedeva alla Commissione tributaria di primo
grado l'annullamento dell'atto di classamento concernente il suo
immobile e, in subordine, eccepiva l'illegittimità costituzionale
degli artt. 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del d.P.R. n. 1142 del 1949,
nonché delle norme correlate e dipendenti, in quanto preclusivi del
suo diritto di difesa;
che identico ricorso ed identiche doglianze venivano presentati,
da altri sei ricorrenti, con riferimento ad altre unità immobiliari
dello stesso complesso edilizio, sito in Firenze;
che i ricorsi venivano riuniti e interlocutoriamente decisi con
ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale per l'esame della
questione di costituzionalità:
a) degli artt. 12, 13 e 15 del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani,
rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto
edilizio urbano) convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto
1939, n. 1249, e ulteriormente modificato dal decreto legislativo 8
aprile 1948, n. 514 (Modificazioni alla legge sul nuovo catasto
edilizio urbano e alla legge sulla costituzione, attribuzione e
funzionamento delle Commissioni censuarie);
b) degli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 83 del d.P.R. 1°
dicembre 1949, n. 1142 (Approvazione del Regolamento per la
formazione del nuovo catasto edilizio urbano);
c) dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604 (Revisione
degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto
edilizio urbano);
d) dell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969, n. 679
(Semplificazione delle procedure catastali);
e) dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 20
luglio 1970 (Approvazione dell'istruzione provvisoria concernente
l'attuazione di talune disposizioni contenute nell'art. 10 della
legge 1° ottobre 1969, n. 679, a complemento di quelle approvate con
decreto ministeriale 5 novembre 1969, in materia di catasto dei
terreni);
f) del paragrafo 29 bis del decreto ministeriale 13 dicembre
1961 (Istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano)
aggiunto dal decreto ministeriale 6 ottobre 1989, n. 3/3309
(Integrazione all'istruzione per la conservazione del catasto
edilizio urbano);
che la Commissione tributaria rimettente ha convenuto con i
ricorrenti circa l'interpretazione delle norme impugnate, secondo la
quale gli accertamenti catastali non potrebbero essere notificati
direttamente agli interessati, dovendo essere depositati nella casa
comunale, con avviso al pubblico fornito attraverso l'affissione di
un manifesto contenente l'invito a prendere visione degli
accertamenti presso di essa e, eventualmente, a ricorrere avverso i
medesimi (in ispecie le prime disposizioni impugnate, con la loro
procedura semplificata per gli accertamenti catastali, avrebbero
esteso la loro sfera di efficacia anche alle ipotesi di accertamenti
per "un rilevante numero di unità immobiliari urbane", in forza
delle ultime e più recenti disposizioni normative, quali ad esempio
il decreto ministeriale n. 3/3309 del 1989, cui si sarebbe attenuto
l'Ufficio tecnico erariale fiorentino);
che la mancata notificazione diretta all'interessato
dell'accertamento catastale, diversamente da quanto praticato in
tutti gli altri settori della legislazione tributaria (come ad
esempio previsto dall'art. 16, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636) sarebbe in evidente contrasto con l'art. 3 della
Costituzione (particolarmente l'art. 69, ultimo comma, del d.P.R. n.
1142 del 1949, comporterebbe una palese disparità di trattamento fra
i soggetti destinatari degli atti di accertamento tributari, in
quanto la norma privilegerebbe le amministrazioni dello Stato,
prevedendo che sia loro dato "particolare avviso" della pubblicazione
negli albi dei vari comuni per i beni interessanti quelle
amministrazioni);
che la questione sarebbe rilevante, poiché i ricorsi, sulla
base della legislazione vigente, di cui si contesta la legittimità
costituzionale, sarebbero tardivamente proposti;
che, inoltre, tali disposizioni violerebbero anche l'art. 24,
secondo comma, della Costituzione, giacché esse non garantirebbero
il diritto di difesa dell'interessato avverso l'accertamento
catastale;
che, consentendo la normativa in questione una presunzione di
conoscenza affidata in modo aleatorio alla pubblicazione del
manifesto (il quale darebbe notizia circa il deposito presso la casa
comunale degli atti di accertamento, della possibilità di prenderne
visione e di frapporvi ricorso), si verrebbe a eliminare ogni
possibilità di difesa contro l'atto impositivo, in quanto
l'interessato verrebbe ad essere, con buona probabilità, in ritardo
rispetto al termine stabilito dall'art. 15 del r.d.-l. n. 652 del
1939;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per il rigetto della
sollevata questione;
che, con successiva memoria, l'Avvocatura ha eccepito
l'irrilevanza, non avendo il giudice rimettente motivato sulla
conoscenza, da parte dei contribuenti, delle "categorie" e "classi"
degli immobili, mentre la comune esperienza renderebbe probabile la
loro conoscibilità, quanto meno nell'occasione dell'annuale
compilazione del modello 740;
che, inoltre, la Commissione tributaria avrebbe impugnato una
congerie di disposizioni fra le quali alcune avrebbero carattere
palesemente non legislativo (quelle contenute nel regolamento
approvato con d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 e nei decreti
ministeriali 20 luglio 1970 e 6 ottobre 1989), altre sarebbero non
pertinenti (l'art. 10 della legge 1° ottobre 1969, n. 679; l'art. 13
del r.d.-l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto
1939, n. 1249; l'art. 12, primo e secondo comma, del predetto regio
decreto-legge n. 652 del 1939);
che, in conclusione, la questione andrebbe ristretta all'art.
12, terzo comma, (come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo
8 aprile 1948, n. 514), e all'art. 15 del regio decreto legge n. 652
del 1939;
che, con riferimento a quest'ultima disposizione, la questione
potrebbe, peraltro, essere prospettata in via alternativa o con
riferimento al dies a quo o con riferimento all'effetto preclusivo
(rispetto ad una controversia sul credito tributario - Irpef o Ici -
che coinvolgesse il classamento in via incidentale) derivante dal
decorso dell'anzidetto termine, sì che l'alternatività osterebbe a
un intervento manipolativo della Corte costituzionale;
che, nel merito, la questione sarebbe comunque infondata con
riferimento ad entrambi i parametri invocati.
Considerato che va accolta l'eccezione d'inammissibilità come
sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, poiché, a
prescindere dai pur fondati rilievi sul difetto della forza di legge
per gran parte degli atti impugnati, dall'ordinanza di rimessione non
si rileva in base a quali fatti giuridici l'amministrazione
finanziaria ha proceduto alla classificazione (o alla
riclassificazione) degli immobili di proprietà dei ricorrenti e,
dunque, non è dato sapere quale delle molteplici fonti normative
impugnate disciplina il caso in esame;
che la questione sollevata è, pertanto, manifestamente
inammissibile per difetto di rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale:
a) degli artt. 12, 13 e 15 del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani,
rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto
edilizio urbano) convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto
1939, n. 1249, e ulteriormente modificato dal decreto legislativo 8
aprile 1948, n. 514 (Modificazioni alla legge sul nuovo catasto
edilizio urbano e alla legge sulla costituzione, attribuzione e
funzionamento delle Commissioni censuarie);
b) degli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 83 del d.P.R. 1°
dicembre 1949, n. 1142 (Approvazione del Regolamento per la
formazione del nuovo catasto edilizio urbano);
c) dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604 (Revisione
degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto
edilizio urbano);
d) dell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969, n. 679
(Semplificazione delle procedure catastali);
e) dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 20 luglio
1970 (Approvazione dell'istruzione provvisoria concernente
l'attuazione di talune disposizioni contenute nell'art. 10 della
legge 1° ottobre 1969, n. 679, a complemento di quelle approvate con
decreto ministeriale 5 novembre 1969, in materia di catasto dei
terreni);
f) del paragrafo 29- bis del decreto ministeriale 13 dicembre
1961 (Istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano)
aggiunto dal decreto ministeriale 6 ottobre 1989, n. 3/3309
(Integrazione all'istruzione per la conservazione del catasto
edilizio urbano);
Sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo
comma, della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado
di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte