Ordinanza n. 91/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/03/1995 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 327Codice di procedura civile
- art. 15legge 260/1994
- art. 1-bislegge 260/1994
- art. 42Giurisdizione tributaria
- art. 69legge 331/1993
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72, secondo
comma, ultimo inciso, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della legge
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991
n. 413), promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1993 dalla
Commissione tributaria centrale sul ricorso proposto da Ufficio
Imposte Dirette di Roma contro Ranchi Germana, iscritta al n. 558 del
registro delle ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che la commissione tributaria centrale ha sollevato, in
riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 72, secondo comma, ultimo inciso, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della legge delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413) nella
parte in cui, con norma di interpretazione autentica, prevede la
inapplicabilità nel procedimento tributario, del termine di
decadenza dalle impugnazioni stabilito dall'art. 327 del codice di
procedura civile;
che a parere del giudice a quo, l'introduzione della regola
della inapplicabilità nel processo tributario del predetto termine,
in contrasto con il consolidato orientamento della Cassazione, dallo
stesso condiviso, comporta la violazione dell'art. 76 della
Costituzione dal momento che la delega della funzione legislativa fu
concessa al Governo al solo fine di disporre (per il futuro) la
revisione e la organizzazione del contenzioso tributario e non,
quindi, per emanare norme retroattive di interpretazione autentica;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità, o comunque, per l'infondatezza
della questione;
Considerato che l'art. 15, 1- bis, del decreto-legge 29 aprile
1994 n. 260 convertito in legge 27 giugno 1994, n. 413 ha
ulteriormente differito al 1° ottobre 1995 la data unica di
insediamento delle nuove commissioni tributarie provinciali e
regionali prevista dall'art. 42, primo comma, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545;
che, in conseguenza, tutte le disposizioni sul nuovo processo
tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546
hanno efficacia dalla suddetta data, così come, analogamente, già
disposto dall'art. 69, primo comma, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993 n. 427 che aveva
differito al 1° ottobre 1994 la data unica di insediamento delle
predette commissioni;
che pertanto si profila una inammissibilità della questione per
difetto di rilevanza, non dovendo il giudice a quo al momento fare
applicazione della norma della cui legittimità costituzionale si
dubita (ordinanze nn. 230 del 1994 e 502 del 1993);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 72, secondo comma, ultimo
inciso, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413)
sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria centrale con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte