Ordinanza n. 91/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/04/1997 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 24legge 16/1993
- art. 25legge 16/1993
- art. 26legge 16/1993
- art. 27legge 16/1993
- art. 4legge 16/1993
- art. 10d.P.R. 601/1973
- art. 11d.P.R. 601/1973
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 30 dicembre
1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per
razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento;
disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili
delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la
definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati
tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto
fiscale), promosso con ordinanza emessa il 1 marzo 1995 dalla
commissione tributaria di primo grado di Firenze sul ricorso proposto
dal Consorzio Etruria cooperativa s.r.l. contro l'Intendenza di
finanza di Firenze, iscritta al n. 223 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima
serie, speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1 marzo 1995 (r.o. n. 223 del
1996), la commissione tributaria di primo grado di Firenze ha
sollevato, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale della legge 30 dicembre 1991, n. 413
(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,
facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per
la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata
dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;
istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale),
"nella parte in cui assoggetta anche le cooperative al versamento
dell'imposta sostitutiva a fronte della rivalutazione degli
immobili";
che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio su
ricorso promosso dal Consorzio Etruria, cooperativa s.r.l., contro
l'Intendenza di finanza di Firenze per l'impugnativa del
silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'imposta
sostitutiva dell'IRPEG e dell'ILOR di cui al titolo IV, capo I, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile o
infondata, osservando anzitutto che l'ordinanza non specifica a quali
parti della legge n. 413 del 1991 sono riferite le censure (artt. 24,
25, 26 e 27) e rilevando, nel contempo, che l'art. 24 della predetta
legge risulta modificato con l'art. 4, primo comma, lettera b) del
d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993,
n. 75, nel senso che la rivalutazione non è obbligatoria per gli
immobili utilizzati dalle cooperative di cui agli artt. 10 e 11 del
d.P.R. 23 settembre 1973, n. 601 (Cooperative agricole, della piccola
pesca e di produzione e lavoro e loro consorzi), sicché, ove la
cooperativa ricorrente rientrasse in tali fattispecie, non sarebbe
minimamente configurabile l'illegittimità di una norma che accorda
una mera facoltà;
Considerato che, a parte ogni altra questione, l'ordinanza di
rimessione non specifica sufficientemente l'oggetto della
controversia pendente, segnatamente con riguardo alle caratteristiche
della società ricorrente, ed in particolare alla tipologia di
appartenenza del soggetto tassato all'atto del verificarsi del
presupposto impositivo;
che, pertanto, l'indeterminatezza dei fatti non consente di
verificare né sotto quali disposizioni ricade la fattispecie
all'esame del giudice a quo, né la rilevanza delle censure rispetto
al giudizio principale, sicché la questione va dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale della legge 30 dicembre 1991, n. 413
(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,
facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per
la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata
dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;
istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale),
sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla
commissione tributaria di primo grado di Firenze con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte