Ordinanza n. 91/2000
Altra decisione · depositata il 31/03/2000 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 2
febbraio 1999, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dall'on. Giuseppe Scozzari nei confronti del dott. Fabio Salamone,
promosso dal tribunale di Monza con ricorso pervenuto a questa Corte
il 13 dicembre 1999 ed iscritto al n. 137 del registro ammissibilità
conflitti;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice
relatore Annibale Marini;
Ritenuto che il tribunale di Monza procede nei confronti del
deputato Giuseppe Scozzari per avere, nel corso di una intervista
rilasciata al settimanale "Il Borghese", offeso la reputazione del
dott. Fabio Salamone affermando che detto magistrato, in qualità di
pubblico ministero presso la Procura della Repubblica del tribunale
di Brescia, era stato "l'ispiratore e l'esecutore di una montatura
giudiziaria" che aveva costretto il dott. Antonio Di Pietro alle
dimissioni dalla carica di Ministro e che il trasferimento presso la
Procura di Brescia era stato richiesto dal dott. Salamone allo scopo
di indagare sul pool di Milano e sul dott. Di Pietro;
che la Camera dei deputati, accogliendo la proposta della
Giunta per le autorizzazioni a procedere, con deliberazione adottata
in assemblea il 2 febbraio 1999 ha dichiarato che i fatti per i quali
è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse da un
membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
che il tribunale di Monza, contestando l'uso non corretto del
potere esercitato dalla Camera dei deputati in ordine alla
sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione, ha sollevato, con ricorso del 19 novembre
1999, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;
che, ad avviso dello stesso giudice, le dichiarazioni del
parlamentare, essendo state rilasciate a margine di un convegno
organizzato per promuovere la nascita di un movimento politico
trasversale riconducibile al dott. Di Pietro, e dunque nell'ambito di
una "personale attività di propaganda svolta in attuazione del
mandato politico che intercorre tra elettori ed eletti", sarebbero
prive - come del resto ammesso dallo stesso relatore della proposta
di insindacabilità - del necessario collegamento specifico con atti
e documenti parlamentari;
che, conseguentemente, le dichiarazioni del deputato
Scozzari, non essendo inscindibilmente connesse con l'esercizio della
sua attività di parlamentare, dovrebbero restare soggette al
sindacato giurisdizionale a meno di non voler trasformare di fatto la
prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, da
strumento di tutela della autonomia delle Camere in privilegio
personale;
che, pertanto, dovrebbe essere annullata la deliberazione di
insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati.
Considerato che in questa fase del giudizio, a norma
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
questa Corte è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, in
ordine all'ammissibilità del conflitto sotto il profilo della
esistenza della "materia di un conflitto la cui risoluzione spetti
alla sua competenza", in riferimento ai requisiti soggettivi e
oggettivi richiamati dal primo comma dello stesso articolo, restando
impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di
ammissibilità;
che il tribunale di Monza è legittimato a sollevare il
conflitto in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la
volontà del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni
giurisdizionali da esso esercitate, in conformità al principio,
costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli
organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di
piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati a
essere parti nei conflitti costituzionali di attribuzione (ordinanze
n. 16 del 2000, nn. 319 e 130 del 1999, n. 37 del 1998);
che, del pari, la Camera dei deputati è legittimata ad
essere parte del presente conflitto, in quanto organo competente a
dichiarare definitivamente la volontà del potere che essa
rappresenta in ordine all'applicabilità ai suoi componenti
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (ordinanze n. 16 del
2000, nn. 319 e 130 del 1999, nn. 469, 407 e 37 del 1998);
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni,
costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio ritenuto
illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere,
spettante alla Camera dei deputati, di dichiarare l'insindacabilità,
a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni
espresse dai propri membri nell'esercizio delle loro funzioni
(ordinanze n. 16 del 2000, nn. 319 e 130 del 1999, nn. 469, 407 e 37
del 1998);
che dal ricorso si ricavano "le ragioni del conflitto" e "le
norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto
dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di
Monza nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato
in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al tribunale di Monza, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del
suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente
depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di
venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma,
delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte
costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 marzo 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte