Ordinanza n. 911/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 69Ordinamento penitenziario
- art. 21legge 663/1986
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto
comma, ultima parte della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà) come modificato all'art. 21
della legge 10 ottobre 1986, n. 663 promossi con ordinanze emesse il
30 aprile, il 7 e 21 maggio, il 19 marzo, l'11 giugno, il 2 aprile
1987 dal magistrato di sorveglianza di Roma, il 27 maggio (n. 2
ordinanze) dal magistrato di sorveglianza di Brescia, il 1° luglio
1987 dal magistrato di sorveglianza di Perugia, iscritte
rispettivamente ai nn. 344, 345, 346, 347, 607, 608, 703, 704, 734
del registro ordinanze 1987 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali
della Repubblica nn. 34, 46, 49 e 52 dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il magistrato di sorveglianza di Roma, con 6
ordinanze emesse il 19 marzo (Reg. Ord. n. 347/87), il 2 aprile (Reg.
Ord. n. 608/87), il 30 aprile (Reg. Ord. n. 344/87), il 7 maggio
(Reg. Ord. n. 345/87), il 21 maggio (Reg. Ord. n. 346/87) e l'11
giugno 1987 (Reg. Ord. n. 607/87), il magistrato di sorveglianza di
Brescia, con 2 ordinanze emesse il 27 maggio 1987 (Reg. Ord. nn. 703
e 704/87) ed il magistrato di sorveglianza di Perugia, con ordinanza
emessa il 1° luglio 1987 (Reg. Ord. n. 734/87), hanno sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 69, quarto comma, ultima parte, della legge
26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)
così come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n.
663, nella parte in cui esclude che si possa richiedere la revoca
della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per
tendenza ove non risulti pendente una misura di sicurezza;
che nei giudizi, ad eccezione di quello promosso con ordinanza
607/87, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;
Considerato che, per l'identità delle questioni, i giudizi
possono essere riuniti;
che identica questione è stata dichiarata non fondata con la
sentenza interpretativa di rigetto n. 443 del 14 aprile 1988, la
quale ha ritenuto che la disposizione impugnata, contrariamente a
quanto assumono i giudici a quibus, debba essere interpretata nel
senso che la dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o
per tendenza può essere revocata indipendentemente dalla circostanza
che sia pendente una misura di sicurezza;
che, pertanto, la questione sollevata con le ordinanze in
epigrafe va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma,
ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come
modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dai magistrati di
sorveglianza di Roma, Brescia e Perugia con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:911 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte