Ordinanza n. 912/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8-quaterd.l. 146/1985
usata come parametro
citata
- art. 13legge 47/1985
- art. 22legge 47/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 quater del
d.l. 23 aprile 1985, n. 146, (Proroga di taluni termini di cui alla
legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di
controllo dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere abusive) convertito in legge 21 giugno 1985, n.
298 promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1987 dal Pretore di
Sortino nel procedimento penale a carico di Barresi Carmelo, iscritta
al n. 819 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 54 dell'anno 1987;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il pretore di Sortino, con ordinanza del 12 ottobre
1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8 quater del d.l. 23 aprile
1985, n. 146, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985,
n. 298, nella parte in cui esclude che l'estinzione del reato
edilizio per avvenuta demolizione od eliminazione delle opere abusive
si applichi a coloro i quali abbiano provveduto alla demolizione in
epoca successiva all'entrata in vigore della predetta legge;
che, in particolare, secondo il giudice a quo si determinerebbe
un'irragionevole disparità di trattamento tra chi ha demolito
l'opera prima e chi l'ha demolita dopo la data di entrata in vigore
della legge suddetta, sebbene in entrambi i casi, con l'eliminazione
dell'opera, venga rimossa la situazione di antigiuridicità; e la
disparità sarebbe resa ancor più evidente dal fatto che chi ha
eliminato le opere abusive non potrebbe più chiedere la licenza in
sanatoria ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e
quindi beneficiare dell'estinzione del reato ai sensi del successivo
art. 22;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
Considerato che analoga questione è stata decisa con la sentenza
interpretativa di rigetto n. 369 del 1988, la quale ha ritenuto che
il capo primo della legge n. 47 del 1985 (che prevede la possibilità
d'ottenere la licenza in sanatoria con conseguente estinzione del
reato) è applicabile anche per le opere abusive realizzate dopo il
1° ottobre 1983 e demolite dopo il 6 luglio 1985;
che dall'ordinanza di rinvio risulta che nella specie il reato
di costruzione abusiva è stato appunto commesso dopo il 1° ottobre
1983 e che la demolizione dell'opera è avvenuta dopo il 6 luglio
1985;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8 quater del d.l. 23 aprile 1985, n. 146,
introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298,
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal pretore di Sortino,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:912 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte