Corte costituzionale

Ordinanza n. 912/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 8-quaterd.l. 146/1985

usata come parametro

citata

  • art. 13legge 47/1985
  • art. 22legge 47/1985
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 quater del

d.l. 23 aprile 1985, n. 146, (Proroga di taluni termini di cui alla

legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di

controllo dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e

sanatoria delle opere abusive) convertito in legge 21 giugno 1985, n.

298 promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1987 dal Pretore di

Sortino nel procedimento penale a carico di Barresi Carmelo, iscritta

al n. 819 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 54 dell'anno 1987;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il pretore di Sortino, con ordinanza del 12 ottobre

1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8 quater del d.l. 23 aprile

1985, n. 146, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985,

n. 298, nella parte in cui esclude che l'estinzione del reato

edilizio per avvenuta demolizione od eliminazione delle opere abusive

si applichi a coloro i quali abbiano provveduto alla demolizione in

epoca successiva all'entrata in vigore della predetta legge;

che, in particolare, secondo il giudice a quo si determinerebbe

un'irragionevole disparità di trattamento tra chi ha demolito

l'opera prima e chi l'ha demolita dopo la data di entrata in vigore

della legge suddetta, sebbene in entrambi i casi, con l'eliminazione

dell'opera, venga rimossa la situazione di antigiuridicità; e la

disparità sarebbe resa ancor più evidente dal fatto che chi ha

eliminato le opere abusive non potrebbe più chiedere la licenza in

sanatoria ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e

quindi beneficiare dell'estinzione del reato ai sensi del successivo

art. 22;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che analoga questione è stata decisa con la sentenza

interpretativa di rigetto n. 369 del 1988, la quale ha ritenuto che

il capo primo della legge n. 47 del 1985 (che prevede la possibilità

d'ottenere la licenza in sanatoria con conseguente estinzione del

reato) è applicabile anche per le opere abusive realizzate dopo il

1° ottobre 1983 e demolite dopo il 6 luglio 1985;

che dall'ordinanza di rinvio risulta che nella specie il reato

di costruzione abusiva è stato appunto commesso dopo il 1° ottobre

1983 e che la demolizione dell'opera è avvenuta dopo il 6 luglio

1985;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8 quater del d.l. 23 aprile 1985, n. 146,

introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298,

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal pretore di Sortino,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:912 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte