Ordinanza n. 913/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 15legge 114/1977
citata
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 140, ultimo
comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Approvazione del testo
unico delle leggi sulle imposte dirette") e dell'art. 12, lett. e,
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con
ordinanza emessa il 2 giugno 1983 dalla Commissione Tributaria di
primo grado di Genova sul ricorso proposto da Gemme Giovanni contro
il Primo ufficio II.DD. di Genova, iscritta al n. 210 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica
n. 18/I° dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice
Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con ordinanza 2 giugno 1983 (R.O. n. 210 del 1988) la
Commissione tributaria di primo grado di Genova - nel corso di un
giudizio avente ad oggetto la restituzione di quanto versato
dall'E.N.P.A.S. a titolo d'imposta complementare, sull'indennità di
buonuscita corrisposta ad un dipendente statale - ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 140, ultimo comma,
del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 e dell'art. 12, lett. e), del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;
che la questione è stata sollevata in riferimento all'art. 3
Cost., sotto il profilo che tali norme assoggetterebbero
ingiustificatamente le indennità di fine rapporto erogate
dall'E.N.P.A.S. ad una tassazione meno favorevole di quella prevista
per i capitali percepiti in relazione a contratti di assicurazione
sulla vita (ai sensi dell'art. 15 della l. 15 aprile 1977, n. 114);
Considerato, per quanto riguarda l'art. 12, lett. e) del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597, che tale norma regola la tassazione delle
indennità di fine rapporto ai fini dell'I.R.P.E.F., mentre il
giudizio a quo aveva ad oggetto la restituzione di somme versate a
titolo d'imposta complementare, cosicché la questione, sotto tale
aspetto, si palesa irrilevante;
che, per quanto attiene all'art. 140, del d.P.R. 29 gennaio
1958, n. 645 la questione, sotto il profilo sollevato, è stata già
dichiarata non fondata con sentenza 19 novembre 1987, n. 400 con la
quale detto articolo, sotto altro aspetto, è stato dichiarato
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva che
dall'imponibile da assoggettare ad imposta andasse detratta anche una
somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita
corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a
riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico
dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale
obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.;
Visti gli artt. 23, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12, lett. e) del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche"), sollevata con ordinanza 2 giugno
1983 (R.O. n. 210 del 1988) della Commissione tributaria di I grado
di Genova in riferimento all'art. 3 Cost.;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio
1958, n. 645 ("Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte
dirette"), sollevata con l'ordinanza anzi detta, in riferimento
all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:913 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte