Ordinanza n. 914/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/07/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 121/1985
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, n. 2, della
legge 25 marzo 1985, n. 121 ("Ratifica ed esecuzione dell'accordo,
con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che
apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio
1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede"), e del d.P.R. 16
dicembre 1985, n. 751 ("Esecuzione dell'intesa tra l'autorità
scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche"),
promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1987 dal Tribunale di
Milano nel procedimento civile vertente tra Rizzo Franco ed altra e
il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 638 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 47, prima Serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che, con ordinanza emessa l'11 giugno 1987 nel
procedimento civile promosso contro il Ministero della pubblica
istruzione dai genitori di un minore che, all'atto dell'iscrizione
presso un liceo statale di Milano, aveva scelto di non avvalersi
dell'insegnamento della religione cattolica, esercitando il diritto
attribuitogli dall'art. 9, secondo comma, della legge 25 marzo 1985,
n. 121, il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 19 e 33, secondo comma,
della Costituzione, dell'art. 9, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n.
121, e del d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, per la parte in cui, "a
fronte di una completa ed esauriente disciplina dell'organizzazione
dei corsi di insegnamento della religione cattolica", avrebbero
lasciato un "vuoto normativo" circa le "modalità di adempimento di
quel paritario obbligo che la scuola ha nei confronti dei soggetti
che, esercitando una facoltà incomprimibile e insuscettibile di
essere condizionata anche indirettamente da scelte discrezionali
della P. A., hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento
cattolico";
che tale vuoto, peraltro, non viene colmato da quegli atti di
normazione secondaria (cioè dalle circolari 128, 129, 130 e 131 del
3 maggio 1986, nonché dalla circolare n. 302 del 29 ottobre 1986),
con cui il Ministero della pubblica istruzione ha tentato inutilmente
di porre rimedio alle suddette lacune;
che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato, sostenendo l'inammissibilità e, comunque, la manifesta
infondatezza della questione sollevata, in quanto, posto che la
rimozione dall'ordinamento delle norme denunciate implicherebbe il
venir meno dell'esigenza di non discriminazione tra "avvalenti" e
"non avvalenti", l'accoglimento dell'eccezione di incostituzionalità
"farebbe cadere proprio quella esigenza di non discriminazione, in
ragione della quale il giudice a quo solleva gli odierni dubbi";
che l'Avvocatura osserva inoltre come il principio della non
discriminazione tra "avvalente" e "non avvalente" di cui all'art. 9
della legge n. 121 del 1985, "implica, come corollario, che lo Stato
si periti, da un lato, di organizzare l'insegnamento della religione
cattolica in modo coerente con gli impegni assunti con l'altra parte
e, in parallelo, adegui opportunamente la propria organizzazione
affinché sia evitata qualunque discriminazione" in danno dei non
avvalenti;
Considerato che nel giudizio a quo la parte attrice ha richiesto
in via d'urgenza una serie di provvedimenti, concretantisi in ordini
aventi ad oggetto un facere specifico, da impartirsi alla pubblica
Amministrazione;
che la domanda è stata respinta dal giudice istruttore con
motivazioni, concernenti il difetto di giurisdizione, che il collegio
rimettente espressamente dichiara di condividere, riferendosi ai
limiti dell'intervento dell'autorità giudiziaria ordinaria nei
confronti della pubblica Amministrazione;
che nel merito la parte ha precisato conclusioni di identico
contenuto, oltre ad una richiesta risarcitoria in relazione alla
quale il giudice a quo ha omesso di motivare circa la rilevanza della
proposta questione;
che, peraltro, quest'ultima si risolve in una generalizzata
censura delle carenze organizzative conseguenti all'attuazione che le
norme impugnate avrebbero ricevuto da una serie di disposizioni
amministrative;
che l'apprezzamento di situazioni contingenti - anche se per
più versi criticabili - venutesi a creare nella fase di prima
applicazione della normativa, non può essere compiuto nel giudizio
di costituzionalità, ove le asserite disparità siano, come nella
specie, ricollegabili all'incompletezza delle ordinanze ministeriali
o addirittura alle concrete scelte tecniche di chi è tenuto a darvi
esecuzione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9, n. 2, della legge 25 marzo
1985, n. 121 ("Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo
addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta
modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede"), e del d.P.R. 16 dicembre 1985,
n. 751 ("Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e
la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche"), sollevata, in relazione agli artt
3, 19 e 33, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di
Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:914 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte