Ordinanza n. 915/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 425/1984
- art. 3legge 299/1980
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo
comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 ("Disposizioni relative al
trattamento economico dei magistrati"), e dell'art. 3 della legge 7
luglio 1980, n. 299 ("Conversione in legge, con modificazioni, del
D.L. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività
gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980"),
promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1986 dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da
Bernardi Michele contro il Ministero di grazia e giustizia ed altri,
iscritta al n. 837 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima Serie speciale,
dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
adito da un magistrato per l'annullamento del provvedimento con il
quale era stato disposto il recupero di una somma già pagata in
esecuzione di sentenza passata in giudicato, ha sollevato, con
ordinanza emessa il 29 ottobre 1986, questione di legittimità
costituzionale, in relazione agli artt. 24, 103, 111 e 113 della
Costituzione, dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984,
n. 425 ("Disposizioni relative al trattamento economico dei
magistrati"), nella parte in cui prevede il riassorbimento o,
comunque, le detrazioni a conguaglio a carico dell'indennità di
buonuscita delle somme corrisposte a seguito della decisione di cui
all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 27 del 1983;
che, con la medesima ordinanza, il tribunale ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3
e 97 della Costituzione, dell'art. 3, della legge 7 luglio 1980, n.
299 ("Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio
1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e
finanziaria degli enti locali per l'anno 1980"), e successive
modifiche ed integrazioni, nella parte in cui non estende al
personale statale il diritto al computo nell'indennità di fine
rapporto della indennità integrativa speciale stabilita dalla legge
27 maggio 1959, n. 324;
che riguardo alla prima questione, il giudice a quo prospetta una
lesione del principio costituzionale della separazione dei poteri,
avendo il legislatore assunto, vanificandole, competenze proprie del
potere giudiziario;
che in ordine alla seconda questione il giudice a quo rileva
come l'indennità premio di fine servizio, spettante ai dipendenti
degli enti locali alla cessazione del rapporto, non presenti
differenze sul piano strutturale e funzionale rispetto all'indennità
di buonuscita percepita dal personale statale, in particolare per
quanto concerne l'aspetto contributivo;
che, pertanto, da ciò conseguirebbe una irrazionale disparità
di trattamento tra le due categorie di personale, "tradizionalmente
destinatarie" di norme di contenuto analogo;
Considerato che questa Corte, con sentenza del 24 marzo 1988, n.
413, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto
1984, n. 425, disposizione volta ad eliminare "esiti privilegiari di
trattamento economico riproduttivi di disparità non tollerabili nel
quadro di intenti costituzionalmente legittimi della volontà
legislativa";
che il giudice a quo non prospetta argomenti nuovi o diversi
rispetto a quelli a suo tempo esaminati, dovendosi intendere il
richiamo all'art. 111 della Costituzione come strumentale al fine di
motivare l'asserita lesione delle norme sulla giurisdizione;
che la censura concernente l'art. 3 della legge 7 luglio 1980,
n. 299, nella parte in cui non estende al personale statale il
diritto al calcolo dell'indennità integrativa speciale
nell'indennità di buonuscita, è questione del tutto assimilabile a
quelle oggetto della declaratoria di inammissibilità resa con la
sentenza 11 febbraio 1988, n. 220;
che in proposito vanno svolte identiche considerazioni circa la
non sindacabilità, ex art. 3 della Costituzione, della
determinazione compiuta dal legislatore con riguardo alla base
retributiva utile ai fini dei trattamenti di quiescenza, mentre
nessuna motivazione è contenuta nell'ordinanza di rimessione in
ordine alla dedotta violazione dell'art. 97 della Costituzione,
parametro rispetto al quale non risulta quindi compiuta la prescritta
delibazione della non manifesta infondatezza;
che, conseguentemente, entrambe le questioni sono manifestamente
infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge
6 agosto 1984, n. 425 ("Disposizioni relative al trattamento
economico dei magistrati"), sollevata, in riferimento agli artt. 24,
103, 111 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe;
b) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n.
299 ("Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio
1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e
finanziaria degli enti locali per l'anno 1980"), sollevata con la
medesima ordinanza, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:915 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte