Ordinanza n. 916/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, primo e
secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ("Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito"), promosso con ordinanza
emessa il 28 marzo 1987 dal Pretore di Saronno nel procedimento
civile vertente tra Ravanelli Mario ed altra e l'Ufficio distrettuale
delle imposte dirette di Saronno ed altro, iscritta al n. 854 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un procedimento in cui era stata
richiesta la sospensione della procedura esecutiva relativa alla
riscossione di imposte sui redditi, il Pretore di Saronno, con
ordinanza emessa in data 28 marzo 1987, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 54, primo e secondo comma, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito"), per il dubbio che detta norma violi
l'art. 24 della Costituzione nella parte in cui esclude la
proponibilità dell'opposizione alla esecuzione, precludendo altresì
al Pretore la facoltà di sospendere la procedura esecutiva (ad
eccezione del caso in cui sia stata esperita opposizione di terzo)
allorché detta azione, ex art. 615 del codice di procedura civile,
sia stata comunque proposta in relazione alla impignorabilità dei
beni;
che il giudice a quo argomenta nel senso della mancanza di una
effettiva tutela nei confronti del provvedimento dell'Intendente di
Finanza reso a seguito di ricorso avverso gli atti esecutivi
dell'esattore;
che l'esperibilità dei rimedi propri della giurisdizione
amministrativa, affermata da questa Corte con sentenza n. 67 del
1974, secondo il Pretore, troverebbe pur sempre un limite nella
mancanza di una norma che esplicitamente attribuisca tale competenza
al giudice amministrativo, il quale avrebbe giurisdizione soltanto
per gli interessi legittimi e non per i diritti soggettivi, come
quelli ravvisabili nella specie;
che il giudice a quo ha tuttavia sospeso la procedura esecutiva
rilevando come l'opposta soluzione "equivarrebbe a vanificare
un'eventuale pronuncia della Corte costituzionale" e ritenendo "che
il diritto alla tutela cautelare (...) debba essere comunque (ed
eccezionalmente) garantito" in attesa della decisione sulla medesima
questione in precedenza sollevata;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la
declaratoria d'inammissibilità ovvero di manifesta infondatezza;
Considerato che le proposte questioni sono sostanzialmente
coincidenti con quelle già decise da questa Corte con le sentenze n.
87 del 1962, n. 67 del 1974 e n. 63 del 1982;
che le prime due decisioni citate, rese in riferimento alla
normativa vigente anteriormente all'introduzione dell'impugnata
disposizione, hanno sottolineato, rispettivamente, la peculiarità
dell'esecuzione esattoriale ed il preminente interesse alla sollecita
riscossione delle imposte;
che, con la pronuncia da ultimo citata, questa Corte ha escluso
la fondatezza di analoghe questioni osservando come contro gli atti
esecutivi il contribuente sia tutelato, oltreché dal potere di
sospensione attribuito all'Intendente di Finanza e dalla iscrizione a
ruolo soltanto parziale dei tributi non definitivamente accertati,
anche attraverso l'eventuale decisione favorevole delle commissioni
tributarie e la successiva reintegrazione del suo patrimonio;
che il giudice rimettente non prospetta profili ulteriori
rispetto a quelli a suo tempo esaminati, ad eccezione delle
considerazioni attinenti ai rimedi esperibili avverso il
provvedimento dell'Intendente di Finanza;
che, peraltro, tale problematica non è rilevante nel giudizio
in corso dinanzi al giudice a quo, direttamente adito per la
sospensione della procedura esecutiva, misura cautelare, oltretutto,
concessa contestualmente all'ordinanza di rimessione;
che, in conclusione, la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 54, commi primo e secondo, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte
dirette"), sollevata, in relazione all'art. 24 della Costituzione,
dal Pretore di Saronno con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:916 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte