Ordinanza n. 917/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/07/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 1102/1971
- art. 6legge 1102/1971
- art. 9legge 1102/1971
- art. 10legge 1102/1971
- art. 11legge 1102/1971
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del Laudo
delle Regole D'Ampezzo e degli artt. 2, 6, 9, 10 e 11 del Regolamento
del Laudo delle Regole D'Ampezzo, aventi forza di legge in virtù
dell'art. 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ("Nuove norme per
lo sviluppo della montagna"), promosso con ordinanza emessa il 21
agosto 1987 dal Pretore di Cortina d'Ampezzo nel procedimento civile
vertente tra Pompanin Elio e Regole D'Ampezzo, iscritta al n. 861 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione di Regole D'Ampezzo nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che, con ordinanza del 21 agosto 1987 emessa nel
procedimento civile vertente tra Pompanin Elio e Regole D'Ampezzo
(R.O. n. 861/1987), il Pretore di Cortina d'Ampezzo ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del Laudo delle
Regole D'Ampezzo e degli artt. 2, 6, 9, 10 e 11 del Regolamento del
Laudo delle Regole D'Ampezzo, in relazione agli artt. 2, 3 e 44,
secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non riconoscono
alle donne parità e pienezza di diritti nell'ambito
dell'organizzazione delle Regole D'Ampezzo con particolare riguardo
alla mancata previsione della presenza femminile negli organi
sociali;
che il procedimento a quo trae origine dal ricorso con cui
Pompanin Elio, già dipendente delle Regole D'Ampezzo di Cortina
d'Ampezzo, licenziato per asserita giusta causa, chiedeva al giudice
del lavoro di dichiarare l'illegittimità del licenziamento e
ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro, sostenendo che gli
organi sociali delle Regole D'Ampezzo, essendo eletti in virtù
dell'art. 7 del Laudo della Comunanza delle Regole D'Ampezzo, che
riserva trattamento ingiustamente differenziato agli uomini e alle
donne, difetterebbero di legittimazione e conseguentemente andrebbero
dichiarati illegittimi e disapplicati l'art. 7 del Laudo e gli artt.
2, 6, 9, 10 e 11 del Regolamento del Laudo che prevedono la
costituzione e i compiti della Comunanza regoliera;
che, secondo il Pretore la norma denunciata, che era stata
dettata a tutela dell'unità e della saldezza della comunità
familiare, isterilisce un'istituzione che ha la funzione di
conservare e sviluppare il patrimonio ambientale, in quanto la
selezione (e graduale riduzione) dei soggetti legittimati ad
acquistare lo status di regoliere potrebbe determinare riduzione ed
esaurimento delle Regole;
che da ciò deriverebbe altresì, secondo il giudice a quo, il
contrasto con l'art. 2 della Costituzione che garantisce i diritti
dell'uomo (e della donna), sia come singolo sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità;
che, inoltre, secondo il giudice rimettente, una norma che
riduca il potere e lo sviluppo delle comunioni familiari costituite
per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agrosilvo-pastorali, escludendo ceppi familiari, contrasta con l'art. 44
della Costituzione che attribuisce alla legge il compito di disporre
provvedimenti a favore delle zone montane;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale;
che l'Avvocatura dello Stato sottolinea inoltre come non sia
adeguatamente motivata la rilevanza della questione, non risultando
chiarito il nesso tra la asserita "giusta causa" del licenziamento e
la composizione esclusivamente maschile del collegio che deliberò il
licenziamento stesso;
che si sono costituite nel presente giudizio le Regole D'Ampezzo
svolgendo una minuta analisi dell'ordinanza di rimessione e
"riservandosi ogni ulteriore difesa sui dubbi di legittimità del
loro ordinamento";
Considerato che gli statuti delle Regole D'Ampezzo non posseggono
forza di legge;
che la particolare forma di pubblicità cui sono sottoposti ha
l'unico scopo della loro conoscibilità da parte dei terzi e degli
stessi diretti interessati, i quali possano eventualmente esperire
eccezioni e contestazioni in ordine al contenuto degli stessi;
che il richiamo, da parte del giudice a quo, dell'art. 10 della
legge 3 dicembre 1971, n. 1102, non può considerarsi "ricettizio" e
che, comunque, va negato a tale disposizione il carattere di norma in
bianco, limitandosi essa a ribadire precedenti statuizioni (cfr. art.
34, L. n. 991/1952);
che solo la Costituzione o norme a questa equiparate possono
conferire a determinati atti diversi dalla legge formale la speciale
forza propria di questa;
che non può lo statuto di una comunione familiare derogare ad
una norma di legge, salvo quanto genericamente rimesso dalla legge
all'autonomia delle parti;
che le comunioni familiari montane sono disciplinate anche dalle
consuetudini che, rispetto alla legge, assumono sempre una posizione
subordinata e non possono mai derogare alla stessa;
che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata
inammissibile perché riferita a norme non aventi valore di legge;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7 del Laudo della Comunanza
delle Regole D'Ampezzo e degli artt. 2, 6, 9, 10 e 11 del Regolamento
del Laudo della Comunanza delle Regole D'Ampezzo, sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3 e 44, secondo comma, della Costituzione,
dal Pretore di Cortina d'Ampezzo, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:917 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte