Corte costituzionale

Ordinanza n. 917/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/07/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2legge 1102/1971
  • art. 6legge 1102/1971
  • art. 9legge 1102/1971
  • art. 10legge 1102/1971
  • art. 11legge 1102/1971

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del Laudo

delle Regole D'Ampezzo e degli artt. 2, 6, 9, 10 e 11 del Regolamento

del Laudo delle Regole D'Ampezzo, aventi forza di legge in virtù

dell'art. 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ("Nuove norme per

lo sviluppo della montagna"), promosso con ordinanza emessa il 21

agosto 1987 dal Pretore di Cortina d'Ampezzo nel procedimento civile

vertente tra Pompanin Elio e Regole D'Ampezzo, iscritta al n. 861 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Regole D'Ampezzo nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che, con ordinanza del 21 agosto 1987 emessa nel

procedimento civile vertente tra Pompanin Elio e Regole D'Ampezzo

(R.O. n. 861/1987), il Pretore di Cortina d'Ampezzo ha sollevato la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del Laudo delle

Regole D'Ampezzo e degli artt. 2, 6, 9, 10 e 11 del Regolamento del

Laudo delle Regole D'Ampezzo, in relazione agli artt. 2, 3 e 44,

secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non riconoscono

alle donne parità e pienezza di diritti nell'ambito

dell'organizzazione delle Regole D'Ampezzo con particolare riguardo

alla mancata previsione della presenza femminile negli organi

sociali;

che il procedimento a quo trae origine dal ricorso con cui

Pompanin Elio, già dipendente delle Regole D'Ampezzo di Cortina

d'Ampezzo, licenziato per asserita giusta causa, chiedeva al giudice

del lavoro di dichiarare l'illegittimità del licenziamento e

ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro, sostenendo che gli

organi sociali delle Regole D'Ampezzo, essendo eletti in virtù

dell'art. 7 del Laudo della Comunanza delle Regole D'Ampezzo, che

riserva trattamento ingiustamente differenziato agli uomini e alle

donne, difetterebbero di legittimazione e conseguentemente andrebbero

dichiarati illegittimi e disapplicati l'art. 7 del Laudo e gli artt.

2, 6, 9, 10 e 11 del Regolamento del Laudo che prevedono la

costituzione e i compiti della Comunanza regoliera;

che, secondo il Pretore la norma denunciata, che era stata

dettata a tutela dell'unità e della saldezza della comunità

familiare, isterilisce un'istituzione che ha la funzione di

conservare e sviluppare il patrimonio ambientale, in quanto la

selezione (e graduale riduzione) dei soggetti legittimati ad

acquistare lo status di regoliere potrebbe determinare riduzione ed

esaurimento delle Regole;

che da ciò deriverebbe altresì, secondo il giudice a quo, il

contrasto con l'art. 2 della Costituzione che garantisce i diritti

dell'uomo (e della donna), sia come singolo sia nelle formazioni

sociali ove si svolge la sua personalità;

che, inoltre, secondo il giudice rimettente, una norma che

riduca il potere e lo sviluppo delle comunioni familiari costituite

per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agrosilvo-pastorali, escludendo ceppi familiari, contrasta con l'art. 44

della Costituzione che attribuisce alla legge il compito di disporre

provvedimenti a favore delle zone montane;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale;

che l'Avvocatura dello Stato sottolinea inoltre come non sia

adeguatamente motivata la rilevanza della questione, non risultando

chiarito il nesso tra la asserita "giusta causa" del licenziamento e

la composizione esclusivamente maschile del collegio che deliberò il

licenziamento stesso;

che si sono costituite nel presente giudizio le Regole D'Ampezzo

svolgendo una minuta analisi dell'ordinanza di rimessione e

"riservandosi ogni ulteriore difesa sui dubbi di legittimità del

loro ordinamento";

Considerato che gli statuti delle Regole D'Ampezzo non posseggono

forza di legge;

che la particolare forma di pubblicità cui sono sottoposti ha

l'unico scopo della loro conoscibilità da parte dei terzi e degli

stessi diretti interessati, i quali possano eventualmente esperire

eccezioni e contestazioni in ordine al contenuto degli stessi;

che il richiamo, da parte del giudice a quo, dell'art. 10 della

legge 3 dicembre 1971, n. 1102, non può considerarsi "ricettizio" e

che, comunque, va negato a tale disposizione il carattere di norma in

bianco, limitandosi essa a ribadire precedenti statuizioni (cfr. art.

34, L. n. 991/1952);

che solo la Costituzione o norme a questa equiparate possono

conferire a determinati atti diversi dalla legge formale la speciale

forza propria di questa;

che non può lo statuto di una comunione familiare derogare ad

una norma di legge, salvo quanto genericamente rimesso dalla legge

all'autonomia delle parti;

che le comunioni familiari montane sono disciplinate anche dalle

consuetudini che, rispetto alla legge, assumono sempre una posizione

subordinata e non possono mai derogare alla stessa;

che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata

inammissibile perché riferita a norme non aventi valore di legge;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7 del Laudo della Comunanza

delle Regole D'Ampezzo e degli artt. 2, 6, 9, 10 e 11 del Regolamento

del Laudo della Comunanza delle Regole D'Ampezzo, sollevata, in

riferimento agli artt. 2, 3 e 44, secondo comma, della Costituzione,

dal Pretore di Cortina d'Ampezzo, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:917 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte