Ordinanza n. 918/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
della Regione Sardegna 5 luglio 1979, n. 59 ("Regolamentazione della
pesca del corallo"), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 16 luglio
1987 dal Pretore di La Maddalena nei procedimenti civili vertenti tra
Ascione Giovanni e Matteucci Ranieri e l'Assessorato della difesa
dell'Ambiente della Regione Sardegna, iscritte ai nn. 699 e 700 del
registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi di opposizione ad
ordinanze- ingiunzioni, attinenti ad illeciti commessi in violazione
della regolamentazione della pesca del corallo, il Pretore di La
Maddalena, con due identiche ordinanze emesse in data 16 luglio 1987
(r.o. nn. 699 e 799/87) ha impugnato l'art. 4 della legge reg.
Sardegna 5 luglio 1979 n. 59, ritenendolo costituzionalmente
illegittimo nella parte in cui conferisce all'Assessore regionale
dell'ambiente la potestà di disciplinare, con proprio decreto
annuale, la pesca del corallo;
che la disposizione denunciata si porrebbe in contrasto con
l'art. 27 dello Statuto sardo che attribuisce la potestà normativa
regolamentare esclusivamente al Consiglio regionale;
che non si sono costituituite le parti;
Considerato che i giudizi così promossi vanno riuniti per la loro
identità oggettiva;
che la medesima questione, sollevata in riferimento allo stesso
parametro costituzionale, è stata dichiarata non fondata da questa
Corte, con sentenza n. 569 del 1988;
che le ordinanze di rimessione non prospettano argomentazioni
diverse da quelle già considerate nella citata pronuncia, né
comunque sussistono ragioni o elementi nuovi tali da indurre questa
Corte a mutare il proprio indirizzo;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
comma secondo, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Sardegna 5 luglio 1979 n.
59, sollevata, in riferimento all'art. 27 dello Statuto sardo, dal
Pretore di La Maddalena con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:918 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte