Ordinanza n. 919/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/07/1988 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 147, primo e
secondo comma del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa) promosso con
ordinanza emessa il 28 settembre 1987 dal Tribunale di Bergamo
sull'istanza proposta dalla s.p.a. Euroimmobiliare ed altro contro
FRIGENI Giancarlo Romano ed altro, iscritta al n. 830 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, in conseguenza del fallimento della società in nome
collettivo Edilbonatese, dichiarato dal Tribunale di Bergamo con
sentenza in data 3 luglio 1986, il curatore e un creditore della
società fallita hanno chiesto l'estensione del fallimento a due soci
illimitatamente responsabili, i quali avevano trasferito ad altri le
loro quote con atto in data 25 ottobre 1985 quando era già insorta
l'insolvenza della società;
che la Corte d'appello di Brescia, accogliendo il reclamo contro
la reiezione della domanda da parte del Tribunale di Bergamo, con
decreto del 20 maggio 1987 ha rimesso gli atti a quest'ultimo "per la
dichiarazione di fallimento di Frigeni Romano e Frigeni Claudio in
qualità di soci illimitatamente responsabili della fallita società
Edilbonatese";
che in questa sede, con ordinanza del 28 settembre 1987, il
Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 147, primo e secondo comma,
della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942 n. 267), interpretato
dalla Corte d'appello, in conformità della giurisprudenza
consolidata della Cassazione, nel senso che il fallimento dell'ex
socio illimitatamente responsabile può essere dichiarato anche dopo
il decorso di un anno dalla data di cessazione del rapporto di
partecipazione sociale, a condizione che l'insolvenza della società
riguardi anche obbligazioni contratte prima di tale data;
che, ad avviso del giudice remittente, l'art. 147 l. fall.,
così interpretato, prevede una ingiustificata disparità di
trattamento del socio illimitatamente responsabile rispetto
all'imprenditore individuale che per qualunque causa ha cessato
l'esercizio dell'impresa, il quale può essere dichiarato fallito
solo entro un anno dalla cessazione dell'impresa;
che nel giudizio davanti alla Corte non vi è stata costituzione
di parti private, mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, il quale ha
eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'incidente di
costituzionalità, non avendo il Tribunale "più giurisdizione sulla
questione definitivamente decisa dalla Corte di appello", e comunque
non essendo essa "rilevante ai fini dell'ulteriore attività
demandata al giudice a quo";
che nel merito la questione, a giudizio dell'Avvocatura, è
manifestamente infondata sia perché le due situazioni messe a
confronto dal giudice remittente sono del tutto diverse, sia perché
"non è stato dimostrato, né può esserlo, che l'art. 10 l. fall.
enunci una regola idonea a operare da tertium comparationis in vista
di una pronuncia additiva, quale è quella ipotizzata dall'ordinanza
di rimessione".
Considerato che nella fase del processo per la dichiarazione di
fallimento successiva al provvedimento della Corte d'appello previsto
dall'art. 22, ultimo comma, l. fall., il tribunale non ha più
giurisdizione in ordine al contenuto della norma applicata dal
giudice superiore, ma può sempre impugnarne la validità sollevando
questione di legittimità costituzionale, analogamente a quanto
ripetutamente precisato dalla Corte di cassazione con riguardo al
giudizio di rinvio, onde l'eccezione di inammissibilità formulata
dall'Avvocatura non merita accoglimento;
che nella specie è applicabile il primo comma dell'art. 147 l.
fall., mentre con riguardo al secondo comma, che prevede un caso
diverso, la questione sollevata dal giudice a quo è irrilevante;
che nei confronti dell'ex socio, illimitamente responsabile per
le obbligazioni assunte dalla società fallita prima della cessazione
del rapporto di partecipazione sociale, il fallimento previsto
dall'art. 147, primo comma, è pronunciato in via di estensione del
fallimento della società, mentre nel caso dell'art. 10 l. fall.,
concernente l'imprenditore individuale che ha cessato da non più di
un anno l'esercizio dell'impresa, si tratta di una autonoma
dichiarazione di fallimento, per cui le due posizioni risultano non
comparabili in relazione all'art. 3 Cost.;
che la non comparabilità è dimostrata altresì dal rilievo che
non è proponibile un semplice allargamento dell'ambito normativo
dell'art. 10 includendovi anche il socio illimitatamente responsabile
di una società fallita: invero, essendo il fallimento del socio un
effetto automatico del fallimento della società, il limite dell'anno
dalla cessazione della qualità di socio dovrebbe operare in questo
caso con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento
della società, non alla data della pronuncia di fallimento del
socio;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 147, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942 n.
267 ("Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa"), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal
Tribunale di Bergamo con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
illegittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del r.d.
16 marzo 1942 n. 267, sollevata dal predetto tribunale con la
medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore di cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:919 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte