Ordinanza n. 92/1969
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/05/1969 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 307/1956
- art. 5legge 307/1956
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,
secondo comma, della legge 14 aprile 1956, n. 307, e dell'art. 5, terzo
comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, promossi come appresso:
1) ordinanza 2 maggio 1968 (pervenuta il 21 dicembre 1968) del
tribunale di Pescara nel procedimento civile vertente tra la C.I.E.
Compagnia impianti elettrici s.p.a. e l'I.N.A.M. - Istituto nazionale
per l'assicurazione contro le malattie - iscritta al n. 273 del
Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 38 del 12 febbraio 1969;
2) ordinanza 16 ottobre 1968 del tribunale di Brescia nel
procedimento civile vertente tra Fasolini Benito e l'I.N.A.M. iscritta
al n. 18 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n.52 del 26 febbraio 1969.
Udita nella camera di consiglio dell'8 maggio 1969 la relazione del
Giudice Michele Fragali.
Ritenuto che in ambedue le ordinanze suddette si è proposta, in
modo identico, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
secondo comma, della legge 14 aprile 1956, n. 307, e dell'art. 5, terzo
comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, perché, in violazione
degli artt. 23 e 76 della Costituzione, non determinano il criterio cui
deve attenersi il potere esecutivo nel fissare la misura dei contributi
e delle addizionali dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le
malattie;
che pertanto i giudizi possono essere riuniti e decisi con unico
provvedimento;
che nessuna delle patti si è costituita in giudizio.
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 21 del 13 febbraio
1969, ha già dichiarato non fondata la stessa questione di
legittimità costituzionale;
che non si adducono né sussistono nuovi motivi perché si sia
indotti a modificare la predetta decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 14 aprile 1956,
n. 307, e dell'art. 5, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n.
1443, proposta, in riferimento agli articoli 23 e 76 della
Costituzione, dal tribunale di Pescara con ordinanza 2 maggio 1968 e
dal tribunale di Brescia con ordinanza 16 ottobre 1968.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ-
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1969:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte