Corte costituzionale

Ordinanza n. 92/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/04/1984 · relatore Leopoldo Elia

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma

primo, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il

31 gennaio 1977 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile

vertente tra Rossetti Marcello e Schettino Francesco ed altri, iscritta

al n. 289 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 230 dell'anno 1977.

Visto l'atto di costituzione di Rossetti Marcello nonché l'atto di

intervento dei Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, primo

comma, cod. proc. civ., nella parte in cui dispone che la domanda per

la dichiarazione di responsabilità del giudice non può essere

proposta senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, in

riferimento agli artt. 24 e 28 della Costituzione.

Considerato che il giudizio a quo nasce da una citazione proposta

davanti al Tribunale di Napoli nei confronti di un giudice dello stesso

Tribunale;

che nell'ordinanza si ammette che il Tribunale non è competente a

conoscere della domanda proposta contro un giudice in servizio presso

lo stesso Tribunale, cognizione che spetterà ad altro Tribunale

designato dalla Corte di Cassazione, in applicazione del secondo comma

dell'art. 56 cod. proc. civ.;

che il Tribunale di Napoli non può in alcun modo pronunciarsi

sull'azione proposta, neppure per dichiararla improponibile per difetto

di autorizzazione;

che l'eventuale accoglimento della questione non avrebbe alcun

effetto sul giudizio a quo, almeno per la parte che interessa il

Tribunale di Napoli, il quale dovrà - qualunque sia l'esito del

giudizio di costituzionalità - dichiarare la propria incompetenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità nella questione di

legittimità costituzionale dell'art. 56, primo comma, cod. proc. Civ.

sollevata dalla ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte