Ordinanza n. 92/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/04/1984 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma
primo, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il
31 gennaio 1977 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile
vertente tra Rossetti Marcello e Schettino Francesco ed altri, iscritta
al n. 289 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 230 dell'anno 1977.
Visto l'atto di costituzione di Rossetti Marcello nonché l'atto di
intervento dei Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, primo
comma, cod. proc. civ., nella parte in cui dispone che la domanda per
la dichiarazione di responsabilità del giudice non può essere
proposta senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, in
riferimento agli artt. 24 e 28 della Costituzione.
Considerato che il giudizio a quo nasce da una citazione proposta
davanti al Tribunale di Napoli nei confronti di un giudice dello stesso
Tribunale;
che nell'ordinanza si ammette che il Tribunale non è competente a
conoscere della domanda proposta contro un giudice in servizio presso
lo stesso Tribunale, cognizione che spetterà ad altro Tribunale
designato dalla Corte di Cassazione, in applicazione del secondo comma
dell'art. 56 cod. proc. civ.;
che il Tribunale di Napoli non può in alcun modo pronunciarsi
sull'azione proposta, neppure per dichiararla improponibile per difetto
di autorizzazione;
che l'eventuale accoglimento della questione non avrebbe alcun
effetto sul giudizio a quo, almeno per la parte che interessa il
Tribunale di Napoli, il quale dovrà - qualunque sia l'esito del
giudizio di costituzionalità - dichiarare la propria incompetenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità nella questione di
legittimità costituzionale dell'art. 56, primo comma, cod. proc. Civ.
sollevata dalla ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte