Ordinanza n. 92/1986
Altra decisione · depositata il 14/04/1986 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9d.l. 688/1982
usata come parametro
citata
- art. 2Codice penale
- art. 9legge 873/1982
- art. 38legge 47/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo e
sesto comma, del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688 ("Misure
urgenti in materia di entrate fiscali") promosso con ordinanza emessa
il 30 luglio 1984 dal Pretore di Padova nei procedimenti penali riuniti
a carico di Peron Laura ed altri, iscritta al n. 79 del registro
ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 149 bis dell'anno 1985.
Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che con ordinanza del 19 ottobre 1982 - emessa nel corso
di un procedimento penale per contravvenzioni edilizie, in relazione
alle quali era stata corrisposta l'oblazione prevista dall'art. 9 del
d.l. 30 settembre 1982, n. 688 - il Pretore di Padova sollevava
questione di legittimità costituzionale della norma predetta, nella
parte appunto in cui prevede l'estinzione dei reati di costruzione
abusiva commessi anteriormente al 31 luglio 1982 a seguito del
pagamento di una somma di denaro configurata come oblazione: ritenendo
da tale disposizione violato l'art. 3 della Costituzione, sotto il
duplice profilo di una irragionevole disparità di trattamento
introdotta tra chi abbia completato i lavori entro il 31 luglio 1982 e
chi li abbia completati dopo tale data ma prima dell'emanazione del
decreto, nonché per gli abbienti e i non abbienti;
che, essendo nel frattempo intervenuta la legge 27 novembre 1982,
n. 873, di conversione del d.l. n. 688 e risultando in questa soppresso
il citato art. 9, questa Corte - con propria ordinanza n. 106 del 1984
- restituiva gli atti al giudice a quo, invitandolo a riesaminare la
rilevanza della questione alla luce di tale jus superveniens;
che, con la successiva ordinanza in epigrafe, lo stesso Pretore ha
per altro reiterato l'impugnativa dell'art. 9 d.l. n. 688,
argomentando che tale norma "sebbene esclusa dalla conversione in
legge, è ancora operante in sede penale, quale norma modificatrice
più favorevole all'imputato, in forza dell'art. 2, ultimo comma, cod.
pen.";
che nel giudizio innanzi alla Corte, non vi è stata costituzione
di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che, con sentenza n. 51 del 1985, questa Corte ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 cod. pen. nella
parte invocata dal giudice a quo per motivare l'immanente rilevanza
della sollevata questione;
che, per altro, nelle more del giudizio, il quadro normativo è
stato ulteriormente modificato dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47
(recante "norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle
contravvenzioni edilizie"), il cui art. 38 prevede analoga ipotesi di
estinzione, a seguito di oblazione, dei reati edilizi, ed il cui art.
31 fa inoltre salvi i rapporti giuridici sorti e mantiene efficacia
agli atti e provvedimenti adottati in applicazione dell'impugnato art.
9 del d.l. n. 688/1982;
che, alla luce di tale ultima sopravvenuta normativa, appare
opportuno restituire nuovamente gli atti al giudice a quo perché
rivaluti la rilevanza della proposta questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Padova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte