Ordinanza n. 92/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/1994 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 81/1987
- art. 22d.P.R. 449/1988
- art. 72r.d. 12/1941
- art. 72legge 81/1987
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della
Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e
dell'art. 72, primo e secondo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12
(ordinamento giudiziario), come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22
settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento
dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a
carico di imputati minorenni), promosso con ordinanza emessa l'11
gennaio 1993 dal Pretore di Torino - sezione distaccata di
Moncalieri, nel procedimento penale a carico di Mulassano Mauro ed
altro, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Pretore di Torino - sezione distaccata di
Moncalieri, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5
della legge 16 febbraio 1987 n. 81, nonché dell'art. 72, primo e
secondo comma, del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (come sostituito
dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449), "nella parte in
cui prevede che le funzioni di pubblico ministero nell'udienza
dibattimentale pretorile possano essere svolte, per delega specifica
e nominativa del Procuratore della Repubblica presso la Pretura, da
uditori giudiziari";
che, ad avviso del giudice a quo, la norma costituzionale
risulterebbe violata in quanto nell'art. 5 della legge n. 81 del 1987
non vi sarebbe traccia di principi e criteri direttivi; condizione -
questa - fondamentale per una legittima delega al Governo
dell'esercizio della funzione legislativa;
che è intervenuta nel giudizio l'Avvocatura generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
che ha concluso per l'infondatezza della questione;
Considerato che questione identica, sollevata dallo stesso Pretore
è stata già esaminata da questa Corte e dichiarata manifestamente
infondata con ordinanza n. 468 del 1993;
che in detta decisione si è rilevato come sia sufficiente che
la nuova disciplina si collochi all'interno del nuovo processo
penale, ne attui le finalità e costituisca il coerente sviluppo e la
concreta attuazione dei criteri e dei principi ispiratori della
riforma (sentt. n. 68 e n. 181 del 1991), e che, inoltre, possono
utilmente dedursi principi e criteri direttivi dagli artt. 2 e 3
della stessa legge n. 81 del 1987 e, in particolare, dalle direttive
che hanno per oggetto l'ordinamento giudiziario. E cioè dalla
direttiva n. 68, la quale prevede che le funzioni di pubblico
ministero in udienza siano esercitate con piena autonomia, e dalla
direttiva n. 103, secondo cui il processo davanti al pretore deve
svolgersi con criteri di massima semplificazione e, tra l'altro, con
la garanzia della distinzione delle funzioni di pubblico ministero e
di giudice;
che pertanto anche la presente questione, non essendo stati
dedotti argomenti ulteriori rispetto a quelli esaminati, va
dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 5, della legge 16 febbraio 1987 n. 81
(Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del
nuovo codice di procedura penale), e 72, primo e secondo comma, del
R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (Ordinamento giudiziario), come sostituito
dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449 (Approvazione delle
norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo
processo penale ed a quello a carico di imputati minorenni),
sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione dal Pretore
di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte