Ordinanza n. 92/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/03/1995 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.P.R. 599/1973
usata come parametro
citata
- art. 17d.P.R. 598/1973
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma,
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina
dell'imposta locale sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 29
luglio 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado di Fermo, sul
ricorso proposto da Mornati Claudio, in qualità di liquidatore della
"Novatecne Arredamenti" S.p.A., contro l'Ufficio delle Imposte
dirette di Fermo, iscritta al n. 652 del registro ordinanze 1994 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Fermo,
con ordinanza del 29 luglio 1982 (pervenuta alla Corte il 19 ottobre
del 1994), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,
terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e
disciplina dell'imposta locale sui redditi), "nella parte in cui
esclude in ogni caso la deduzione delle perdite d'esercizio di cui
all'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598".
Considerato che il giudice a quo non ha menomamente motivato circa
la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza della
stessa, limitandosi a riportare le norme costituzionali, a citare la
norma impugnata e ad argomentare nei termini testuali sopra descritti
circa il dedotto profilo d'illegittimità costituzionale (del resto
già escluso nel frattempo da questa Corte con l'ordinanza n. 54 del
1988);
che, pertanto, il sindacato di legittimità costituzionale non
può essere ammesso;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui
redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Fermo
con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte