Ordinanza n. 92/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/03/1996 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 204, primo
comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1995 dal
Pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli, nel procedimento
civile vertente tra Forlano Lucio e il Prefetto di Salerno, iscritta
al n. 655 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno
1995.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ad
ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Salerno per il pagamento
di sanzione pecuniaria per infrazioni al codice della strada, il
Pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli, con ordinanza emessa
in data 13 luglio 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
24, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 204, primo comma, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella
parte in cui prevede che il prefetto, se ritiene fondato
l'accertamento, ingiunge il pagamento di una somma determinata non
inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione;
che, a parere del giudice a quo, sussisterebbero ragioni che
imporrebbero un nuovo esame della questione già decisa nel senso
della non fondatezza, dal momento che questa Corte, nel riconoscere
al giudice dell'opposizione il potere di rideterminare l'ammontare
della sanzione, non avrebbe tenuto conto del fatto che, in concreto,
tale potere può esplicarsi solo nel caso in cui risulti che la
sanzione sia stata applicata in misura non consentita dalla legge,
ovvero in modo erroneo rispetto alla peculiarità della fattispecie;
che, di conseguenza, al giudice dell'opposizione dovrebbe
ritenersi preclusa la possibilità di modificare in melius la
sanzione irrogata dalla pubblica amministrazione ove questa si sia
attenuta al minimo precostituito per legge, rappresentato, nel caso
di specie, dal doppio del minimo edittale per ogni singola
violazione;
che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata manifestamente infondata per essere stata
già decisa con la sentenza n. 366 del 1994;
Considerato che come rilevato dallo stesso giudice rimettente, il
ricorrente aveva richiesto in via principale l'annullamento
dell'ordinanza-ingiunzione per essere stata l'infrazione alla norma
del codice stradale determinata dallo stato di necessità di
provvedere al ricovero urgente della propria genitrice emodializzata
ed affetta da grave crisi cardiaca;
che lo stesso giudice ribadisce che unicamente in via subordinata
al mancato accoglimento del principale motivo di opposizione era
stata richiesta la riduzione della sanzione amministrativa irrogata;
che in realtà il prospettato dubbio di incostituzionalità
dell'art. 204, primo comma, del nuovo codice della strada,
assumerebbe logicamente rilevanza solo nel caso di reiezione della
domanda proposta in via principale;
che, pertanto, come già affermato da questa Corte (sentenza n.
89 del 1983), "la mancata considerazione in alcun senso delle domande
principali da parte del pretore" rende irrilevante e, quindi,
inammissibile la sollevata questione;
che l'insindacabilità dell'ordine logico di esame delle varie
domande introitate a sentenza, affermata dalla Corte (sentenze nn.
100 del 1993 e 73 del 1991), non può valere nella diversa ipotesi di
proposizione di domande rigorosamente subordinate, dallo stesso
ricorrente, al mancato accoglimento di quella principale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 204, primo comma, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma,
della Costituzione, dal Pretore di Salerno, sezione distaccata di
Eboli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.
Il presidente: Ferri
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte