Ordinanza n. 92/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/04/2002 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 528Codice penale
- art. 15legge 47/1948
usata come parametro
citata
- art. 2Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge
8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), promosso con
ordinanza emessa il 4 dicembre 2000 dal Tribunale di Lucca nel
procedimento penale a carico di E. M. ed altri, iscritta al n. 521
del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 27 dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il Giudice
relatore Giovanni Maria Flick;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 dicembre 2000 il Tribunale
di Lucca ha sollevato, in riferimento agli artt. 21, sesto comma, e
25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(Disposizioni sulla stampa), che estende la norma incriminatrice di
cui all'art. 528 del codice penale agli "stampati i quali descrivano
o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti,
avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in
modo da poter turbare il comune sentimento della morale e l'ordine
familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti";
che il giudice a quo premette, in punto di fatto, di essere
investito del processo penale nei confronti di persone imputate del
reato di cui al citato art. 15 della legge n. 47 del 1948 per aver
affisso manifesti raffiguranti, in alcuni casi, un feto umano
ricoperto di sostanza ematica e, in altri, la testa di un feto
sorretto da una pinza chirurgica;
che - richiamando l'ordinanza della Corte di cassazione del
17 febbraio 1999, con la quale era stata sollevata analoga questione
di costituzionalità - il rimettente ritiene che la norma denunciata
violi "verosimilmente" il principio di determinatezza dell'illecito
penale, di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto il
concetto di "possibile turbamento" del "comune sentimento della
morale" risulterebbe generico ed indeterminato, al punto da non
consentire di individuare lo stesso oggetto giuridico del reato:
convinzione, questa, corroborata anche dall'assenza di un "sicuro
insegnamento giurisprudenziale", che consenta di meglio delineare i
confini della fattispecie per via di interpretazione;
che sarebbe altresì compromesso l'art. 21, sesto comma,
Cost., che vieta le sole pubblicazioni contrarie al buon costume,
giacché la disposizione censurata, punendo le pubblicazioni
contrarie alle "morale comune" - concetto più ampio di quello di
"buon costume" - dilaterebbe l'ambito degli illeciti in materia di
stampa al di là dei limiti stabiliti dal precetto costituzionale;
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata.
Considerato che i dubbi sollevati dal giudice rimettente in
ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge
8 febbraio 1948, n. 47, sono già stati scrutinati da questa Corte
con esito negativo (cfr. sentenza n. 293 del 2000, pronunciata a
seguito dell'ordinanza di rimessione della Corte di cassazione
richiamata dal giudice a quo);
che questa Corte ha in particolare rilevato che la norma
impugnata, nel vietare gli stampati idonei a "turbare il comune
sentimento della morale", pone come termine di riferimento
dell'offesa quel "contenuto minimo", comune alle diverse concezioni
etiche presenti nella società contemporanea, che si identifica
sostanzialmente "nel rispetto della persona umana": valore, questo,
"che anima l'art. 2 Cost.", alla luce del quale va dunque letta la
previsione punitiva denunciata;
che, in tale chiave interpretativa, restano quindi escluse
sia la violazione del principio di determinatezza dell'illecito
penale, dato che la norma incriminatrice, pur facendo indubbiamente
perno su concetti elastici, trova il suo limite di operatività nella
tutela della dignità umana - "valore costituzionale che permea di
sé il diritto positivo" - con conseguente insussistenza del pericolo
di arbitrarie dilatazioni; sia la violazione dell'art. 21, sesto
comma, Cost., il quale, tra l'altro - nel vietare le pubblicazioni
contrarie al buon costume - "demanda alla legge la predisposizione di
meccanismi e strumenti adeguati a prevenire e reprimere le violazioni
del precetto costituzionale";
che l'odierna ordinanza di rimessione non allega alcun
profilo nuovo rispetto a quelli in precedenza esaminati;
che la questione deve essere dichiarata, pertanto,
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47 (Disposizioni sulla stampa), sollevata, in riferimento agli
artt. 21, sesto comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, dal
Tribunale di Lucca con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte